Cassazione Penale, Sentenza n. 31220/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Crisponi era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 15.04.2019 al 07.05.2019 e poi agli arresti domiciliari fino al 26.10.2019; in sede di merito è stato assolto (fatti non sussistono) con sentenza del 22.12.2021. La Corte d'appello aveva riconosciuto a Crisponi un'indennità riparatoria di €30.586,47 comprensiva di €5.000 a titolo equitativo per le condizioni di salute aggravate. Il Ministero ha impugnato l'ordinanza deducendo vizio di motivazione e omesso esame del quadro indiziario che aveva giustificato le misure cautelari (provvedimenti del 13.04.2019, 19.04.2019 e 07.05.2019), sostenendo che i comportamenti di Crisponi potevano indicare almeno colpa lieve o grave e quindi ostare alla riparazione; ha inoltre censurato l'integrazione equitativa di €5.000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondati i rilievi sulla carenza motivazionale della Corte territoriale. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione avrebbe dovuto effettuare un giudizio autonomo "ex ante" valutando tutto il materiale probatorio, compresi gli elementi che avevano giustificato la custodia cautelare, per verificare se il comportamento dell'istante avesse dato o contribuito a dare causa alla misura per dolo o colpa grave (o colpa lieve). Poiché la Corte d'appello non ha compiuto tale valutazione e non ha confrontato i motivi della custodia con la sentenza di merito in chiave riparatoria, la decisione è stata annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Trento; la Cassazione ha anche rimesso la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma impone di valutare se il comportamento del richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave; nel giudizio di riparazione tale valutazione deve essere svolta autonomamente e tenendo conto del quadro indiziario che aveva sostenuto la misura.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082
Principio secondo cui il giudice di merito deve valutare ex ante e autonomamente se la condotta dell'interessato abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato, indipendentemente dall'accertamento penale sostanziale.
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013 (Trombetta)
Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764
Richiama la diversità di piani e parametri valutativi tra giudizio penale di merito e giudizio di riparazione; lo stesso materiale probatorio può portare a conclusioni diverse a seconda del tipo di vaglio richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma "ex ante" del comportamento dell'interessato, distinta dal giudizio penale di merito.
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: va accertato se la condotta dell'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave (o con colpa lieve in maniera sinergica) a creare l'apparenza del reato.
- Il giudice della riparazione è tenuto a esaminare e motivare espressamente gli elementi che avevano sostenuto la misura cautelare (quadro indiziario e provvedimenti cautelari), spiegando perché non ostano alla concessione della riparazione.
- La concessione di somme integrative o equitative deve essere contestualizzata e motivata; tuttavia l'eventuale valutazione del quantum non risolve la carenza motivazionale riguardante la ricostruzione del comportamento dell'interessato.
- L'omessa o insufficiente motivazione sulla valutazione del comportamento e del quadro indiziario costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice d'appello.
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