Cassazione Penale, Sentenza n. 37262/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonini ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale contestando: (1) difetto di correlazione tra imputazione e decisione (nel capo di imputazione era contestata la sottrazione delle scritture contabili, mentre la condanna è stata fondata su omessa e/o caotica tenuta della contabilità), con conseguente menomazione del diritto di difesa; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico: la difesa ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni del curatore e ha sostenuto che la mancanza di fatture per 2014-2015 poteva derivare dalla cessazione dell'attività, che i fatti emergenti configurano al più una tenuta irregolare e non l'omessa tenuta che richiede dolo specifico, e che la Corte d'appello avrebbe ancorato il riconoscimento del dolo a elementi non sufficientemente dimostrativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'appello aveva illegittimamente parificato l'omessa tenuta (anche se parziale) delle scritture contabili alla fraudolenta tenuta irregolare delle stesse, confondendo le due fattispecie alternative previste dall'art. 216 I. fall.: l'omessa/sottrazione richiede dolo specifico, la tenuta fraudolenta richiede invece l'esame delle scritture rinvenute e dolo generico. La Cassazione ha altresì affermato che non è sufficiente dedurre il dolo dal solo stato materiale delle scritture; vanno indicati gli indici da cui desumere la coscienza e la volontà dell'agente. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata per una ricostruzione completa dei fatti e della qualificazione giuridica.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), art. 216, comma 1, n. 2
Articolazione di due ipotesi alternative: sottrazione/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori) e tenuta fraudolenta/irregolare delle scritture che renda impossibile la ricostruzione del patrimonio (che richiede dolo generico). La sentenza impugnata ha confuso tali profili, per cui la Cassazione ha richiamato la necessità di corretta qualificazione.
Legge fallimentare, art. 217, comma 2
Norma relativa alla bancarotta semplice; la Corte ricorda che, ove emergano solo trascuratezza o omissioni non volontarie, il quadro psicologico può essere ricondotto a questo reato meno grave e non alla bancarotta fraudolenta documentale.
Massime di principio
- Se l'imputazione originaria contesta la sottrazione o l'omessa tenuta delle scritture, il giudice non può fondare la condanna su una diversa fattispecie (es. tenuta irregolare) senza adeguata riformulazione dell'imputazione o senza motivazione logica che giustifichi la ricostruzione fattuale.
- Occorre distinguere nettamente tra 'omessa/sottrazione' delle scritture (che richiede dolo specifico) e 'tenuta irregolare/fraudolenta' (che richiede l'esistenza di scritture effettivamente rinvenute e l'accertamento del dolo generico). Non sono parificabili automaticamente.
- Non è sufficiente per la prova del dolo il solo riscontro che lo stato delle scritture renda impossibile la ricostruzione patrimoniale: il giudice deve indicare gli elementi e gli indici concreti da cui desumere la consapevolezza e la volontà dell'agente di ostacolare la ricostruzione.
- Se dalla documentazione prodotta emergono spiegazioni alternative (es. cessazione dell'attività che giustifica la mancanza di fatture), la difesa può valersi di tali elementi per contrastare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale.
- In presenza di incertezza sugli elementi soggettivi o di prova insufficiente, il fatto potrebbe essere riconducibile alla bancarotta semplice, con rilevanza per la tipizzazione e per la pena.
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