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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05741/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto sanzionatorio emesso per la violazione dell'obbligo di segnalare all'Ufficio Italiano Cambi operazioni sospette, contestata a un responsabile di filiale bancaria per operazioni eseguite tra il 2005 e il 2007 da due correntisti, ritenute anomale per importo, modalità di movimentazione e coinvolgimento di controparti collegate a soggetti pluripregiudicati e a una banca sammarinese. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione al decreto; la Corte d'appello aveva invece annullato la sanzione, ritenendo decisivi alcuni elementi non adeguatamente verificati, come la notorietà delle qualità negative dei beneficiari degli assegni e l'equiparazione, per effetto di una convenzione con San Marino, delle banche sammarinesi a quelle italiane prima dell'inserimento del paese nella black list. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle difese ministeriali e violazione della disciplina antiriciclaggio e delle istruzioni della Banca d'Italia, sostenendo che la valutazione della sospettosità va compiuta globalmente sugli indici oggettivi di anomalia, senza richiedere al responsabile di filiale indagini sull'illeceità originaria dei fondi o sulla natura criminale dei clienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi del Ministero, affermando che il giudice di merito non si era attenuto ai principi in tema di segnalazione di operazioni sospette: l'obbligo del responsabile di dipendenza si fonda su un giudizio obiettivo sull'operazione considerata nella sua globalità, integrato dalle informazioni disponibili sul cliente e dagli indici di anomalia indicati dalla normativa e dal Decalogo della Banca d'Italia. È stato chiarito che non spetta all'intermediario compiere indagini sulla provenienza illecita dei fondi o verificare se le qualità negative dei beneficiari degli assegni siano notorie; rileva invece la coerenza complessiva delle operazioni con il profilo economico-finanziario del cliente e la presenza di elementi sintomatici di sospetto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 143 del 1991

    L'obbligo di segnalazione riguarda le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze, inducano a ritenere possibile la provenienza illecita delle somme; il responsabile di dipendenza deve riferire al titolare dell'attività, che valuta la segnalazione sulla base dell'insieme degli elementi disponibili.

  • legge n. 197 del 1991

    La disciplina è finalizzata a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e a limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., cioè omessa pronuncia sulle difese del Ministero.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e sulle difese ritualmente introdotte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la censura di violazione o falsa applicazione della disciplina antiriciclaggio e delle disposizioni operative della Banca d'Italia.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato come reato presupposto rispetto al quale la normativa antiriciclaggio mira a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario.

  • art. 648-ter c.p.

    Richiamato tra i reati cui la normativa antiriciclaggio si collega nella prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità illecite.

  • D.Lgs. n. 231/2007

    Richiamato solo per precisare che all'epoca dei fatti non era ancora vigente il canone dell'adeguata verifica.

  • Decalogo della Banca d'Italia del gennaio 2001

    Considerato fonte di indicazioni operative che, senza integrare la legge, richiedono di valutare l'anomalia dell'operazione in base alle caratteristiche del cliente e alle informazioni in possesso dell'intermediario.

  • Convenzione Italia-San Marino del 2 maggio 1991

    Richiamata dalla Corte d'appello, ma la Cassazione osserva che il problema della black list non esonera dall'esame complessivo degli indici di anomalia.

Massime di principio

  • In materia di antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione grava sul responsabile della dipendenza quando l'operazione, valutata complessivamente, presenti elementi oggettivi idonei a far sorgere il sospetto di provenienza illecita, senza che sia necessario accertare in modo pieno la commissione del reato presupposto.
  • La valutazione della sospettosità non può essere frazionata su singoli indici isolati, ma deve considerare congiuntamente caratteristiche, entità, natura, modalità esecutive e ogni altra circostanza rilevante, integrandole con le informazioni conosciute sul cliente.
  • L'intermediario non è tenuto a svolgere indagini di polizia giudiziaria sulla reale illiceità dei fondi o sulla notoria pericolosità dei beneficiari, ma deve usare il patrimonio informativo di cui dispone per cogliere incoerenze tra operazione e profilo economico-finanziario del cliente.
  • Le indicazioni della Banca d'Italia, pur non ampliando la legge, fungono da parametro interpretativo per individuare anomalie formali e imporre approfondimenti ulteriori prima di decidere se segnalare l'operazione sospetta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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