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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30957/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'avviso con cui l'ufficio ha liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione a una sentenza ex art. 2932 c.c. resa su domanda del promissario acquirente nei confronti della promittente venditrice. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che il trasferimento fosse subordinato al pagamento del prezzo e che, comunque, la tassazione fosse prematura o indeterminata; il giudice tributario di primo grado ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo applicabile la tassazione in misura fissa con conguaglio solo al verificarsi della condizione, individuata nel pagamento del prezzo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1355 e 2932 c.c. e degli artt. 27, 37 e 57 del D.P.R. 131/1986, sostenendo che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., quando subordina il trasferimento al pagamento del prezzo, va tassata in misura proporzionale perché la condizione è meramente potestativa dell'acquirente; inoltre la circostanza che la sentenza fosse ancora impugnabile non impedisce l'imposizione, poiché l'art. 37 T.U.R. prevede espressamente la tassazione anche di atti giudiziari non definitivi, con eventuale conguaglio o rimborso all'esito del giudicato. La contribuente ha resistito eccependo la decadenza del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., eccezione respinta dalla Corte in applicazione della sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, D.L. 50/2017, ritenuta cumulabile con il termine lungo ma non con la sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, applicando la sospensione di sei mesi dei termini d'impugnazione prevista per le liti definibili dall'art. 11, comma 9, D.L. 50/2017, senza cumulo con il periodo feriale, e ha poi accolto nel merito l'unico motivo dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR perché aveva escluso la tassazione proporzionale facendo dipendere il presupposto impositivo dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., mentre per la Corte la sentenza che trasferisce il bene subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale anche se ancora impugnabile. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare era applicabile, ma la sua scadenza è stata sospesa per sei mesi dalla disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali, con conseguente tempestività del ricorso.

  • art. 11, comma 9, D.L. 50/2017

    "Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"

    La sospensione opera automaticamente per tutte le parti delle liti definibili, si aggiunge al termine ordinario di impugnazione, non si cumula con la sospensione feriale se già assorbita, e può comportare il differimento della scadenza del termine lungo.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura condizionale dell'effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare come meramente potestativa la condizione rimessa al pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto definitivo di vendita è tassabile in misura proporzionale quando dispone il trasferimento del bene subordinatamente al pagamento del prezzo.

  • art. 27, comma 3, D.P.R. 131/1986

    Non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva le clausole i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente; in tale ipotesi la tassazione non è fissa ma proporzionale.

  • art. 37 D.P.R. 131/1986

    "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"

    La tassazione sussiste anche per gli atti giudiziari non definitivi; il giudicato rileva solo per eventuali conguagli o rimborsi, non per escludere il presupposto impositivo.

  • art. 57 D.P.R. 131/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione del sistema dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile al promissario acquirente subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, perché la condizione rimessa al pagamento è assimilabile a condizione meramente potestativa dell'acquirente.
  • L'art. 37 del D.P.R. 131/1986 comporta la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria anche se ancora impugnati o impugnabili; il successivo giudicato incide solo sull'eventuale conguaglio o rimborso, non sul sorgere del presupposto impositivo.
  • La sospensione semestrale dei termini d'impugnazione prevista per le controversie definibili si applica automaticamente a tutte le parti e si cumula con il termine lungo ordinario, ma non determina un doppio prolungamento per il solo fatto che il periodo ricada anche nella sospensione feriale.
  • Quando il termine di impugnazione ricade interamente o in parte nel periodo di sospensione speciale, la sua scadenza va differita di sei mesi; la sospensione feriale opera solo se la nuova scadenza cade nel relativo periodo.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve verificare il concreto passaggio in giudicato della sentenza successiva che abbia eliminato il presupposto impositivo, poiché solo tale dato può fondare un eventuale diritto al rimborso o al conguaglio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiTributiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

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