Sentenza del 13/02/2017 n. 409 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Fabbricati rurali - Domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità di fabbricati presentata ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, d.l. 13.05.2011, n. 70 - Efficacia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008, rideterminando i redditi dei fabbricati classificati nelle categorie A/4 e C/2 e le relative imposte. La contribuente sosteneva che gli immobili possedessero i requisiti di ruralità e che la domanda di variazione catastale presentata il 12 ottobre 2011, finalizzata al passaggio alle categorie A/6 e D/10, producesse effetti anche per il periodo oggetto di accertamento. L'Ufficio contestava l'efficacia della domanda, sostenendo che fosse tardiva e che il procedimento richiedesse un'istruttoria e una convalida espressa, escludendo quindi qualsiasi effetto automatico o retroattivo.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole alla contribuente. La domanda presentata il 12 ottobre 2011 è stata ritenuta valida in forza dell'art. 7, comma 2, del D.M. 26 luglio 2012, nonostante il superamento del termine originario del 30 settembre 2011. In base all'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, qualificato come norma di interpretazione autentica, il riconoscimento della ruralità produce effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente la domanda, coprendo anche l'annualità accertata. La Commissione ha inoltre affermato che il classamento diviene operativo con la presentazione dell'istanza e che l'Amministrazione può effettuare soltanto verifiche successive, anche a campione, senza che sia necessaria una preventiva convalida. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.400, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Consentiva di presentare una domanda di variazione catastale, corredata da autocertificazione, per il riconoscimento della ruralità e l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10.
La disciplina introduceva una procedura semplificata fondata sull'autocertificazione del contribuente, finalizzata a ridurre gli oneri burocratici.
Art. 7, comma 2, D.M. 26 luglio 2012
Conservano validità le domande di classamento presentate entro il 30 settembre 2012.
Ha consentito di ritenere valida anche la domanda presentata il 12 ottobre 2011, sebbene successiva al termine originario del 30 settembre 2011.
Art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Prevedeva la disciplina delle modalità di inserimento negli atti catastali dell'annotazione relativa alla ruralità.
La norma ha mantenuto la possibilità di ottenere il riconoscimento della ruralità, demandando a disposizioni successive le modalità operative.
Art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge n. 124 del 2013
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
È stato qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva: il riconoscimento della ruralità opera per i cinque anni precedenti la domanda.
Art. 9, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
Disciplina i requisiti di ruralità degli immobili.
Costituisce la norma sostanziale di riferimento per verificare se un fabbricato possa essere qualificato come rurale.
Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. 6-5, n. 24366 del 29 novembre 2016
Le controversie pendenti sui fabbricati rurali devono essere decise alla luce della norma interpretativa sopravvenuta.
Ha riconosciuto l'efficacia retroattiva della disciplina sul riconoscimento della ruralità e dell'annotazione catastale.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina generale del procedimento amministrativo e del silenzio-assenso.
La decisione non fonda necessariamente l'efficacia della domanda sul silenzio-assenso, ma ritiene che la normativa speciale renda il riconoscimento operativo già con la presentazione dell'istanza, salva la verifica successiva dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando una normativa speciale consente il riconoscimento catastale della ruralità mediante autocertificazione e domanda di variazione, l'effetto può prodursi con la presentazione dell'istanza, senza attendere una preventiva convalida dell'Ufficio, salvo successivi controlli.
- Le domande presentate nel periodo temporale successivamente sanato o prorogato dalla normativa possono conservare validità, anche se inizialmente oltre il termine originario.
- Il riconoscimento della ruralità può avere efficacia retroattiva per il quinquennio antecedente alla domanda, con conseguenze anche sugli accertamenti tributari relativi a quelle annualità.
- L'Amministrazione finanziaria non può mantenere indefinitamente il contribuente in una situazione di incertezza sostenendo genericamente di dover ancora svolgere verifiche: i controlli successivi non sospendono automaticamente gli effetti della domanda.
- Per ottenere il beneficio è comunque necessario che l'immobile possieda realmente i requisiti sostanziali di ruralità previsti dalla legge; l'autocertificazione semplifica il procedimento, ma non elimina la possibilità di controlli e di contestazioni in caso di dichiarazioni non veritiere.
- In casi analoghi occorre verificare attentamente la data di presentazione della domanda, la documentazione attestante i requisiti di ruralità, l'eventuale annotazione catastale e il periodo d'imposta oggetto dell'accertamento.
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