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Sentenza

Sentenza n. 7931/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo num. 1431/2025 reso sul ricorso RG 2897/2025

Giustizia amministrativa202505390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaaltro

Atto impugnato: decreto ingiuntivo per la restituzione di incentivi percepiti a seguito della decadenza dai benefici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 49.139,27, oltre interessi, a titolo di restituzione di incentivi. In primo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 633-643 e 644 c.p.c., poiché la prima notificazione avrebbe contenuto il solo ricorso monitorio e non il decreto ingiuntivo. Ha inoltre contestato la mancata prova dell’erogazione delle somme richieste, eccepito la prescrizione decennale dei crediti restitutori, domandato la compensazione con un asserito controcredito di euro 7.849,22 risultante dal portale del GSE e chiesto l’acquisizione della documentazione relativa ai provvedimenti presupposti e ai pagamenti. Con motivi aggiunti ha dedotto anche la mancata comunicazione del provvedimento di decadenza, la conseguente non definitività dello stesso, nonché la carenza di interesse al decreto per la pendenza di un ulteriore procedimento monitorio e la rinuncia al titolo. Il GSE ha chiesto il rigetto dell’opposizione e ha prodotto, a seguito dell’ordinanza istruttoria, ricevute PEC e documentazione bancaria sui pagamenti, oltre a prospetti contabili.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il motivo relativo alla prima notificazione, rilevando che, benché il 24 marzo 2025 fosse stato notificato il solo ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo era stato successivamente notificato il 2 maggio 2025, entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c.; tale notificazione aveva determinato la pendenza della lite ai sensi dell’art. 643, comma 2, c.p.c. e i motivi aggiunti erano stati tempestivamente proposti. Il giudice ha escluso anche una rinuncia al decreto, non risultando una rinuncia espressa. Quanto alla prova dei pagamenti, ha ritenuto inidonei, da soli, i prospetti interni del GSE, ma ha considerato sufficienti le attestazioni bancarie e gli estratti conto prodotti, dai quali risultava il versamento di euro 47.949,77. È rimasta priva di prova la differenza di euro 1.189,50 rispetto all’importo ingiunto, sicché la censura è stata accolta limitatamente a tale somma. L’eccezione di prescrizione è stata respinta: il credito, qualificato come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e soggetto a prescrizione decennale, era stato interrotto dalla richiesta di restituzione ricevuta il 9 aprile 2024; i pagamenti documentati, risalenti al più al febbraio 2016, non risultavano quindi prescritti. È stata respinta anche l’eccezione di compensazione, poiché il prospetto prodotto dalla società non era intestato né datato, si arrestava al 2023 e non dimostrava un controcredito attuale, mentre il GSE aveva aggiornato la contabilità all’aprile 2024. Il motivo aggiunto sulla mancata comunicazione del provvedimento di decadenza è stato respinto, essendo stata provata la comunicazione via PEC dei provvedimenti presupposti, divenuti inoppugnabili per decorso del termine. È stata infine respinta la censura relativa a un ulteriore procedimento monitorio, risultato riferito a soggetto diverso. Il decreto ingiuntivo è stato revocato, ma la società è stata condannata, in accoglimento della domanda del GSE, al pagamento di euro 47.949,77 oltre interessi legali fino al saldo. Le spese sono state compensate per parziale soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 633-643 c.p.c.

    Le disposizioni sul procedimento monitorio rilevano ai fini della regolarità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo; la successiva notificazione del decreto consente la prosecuzione del giudizio di opposizione mediante motivi aggiunti.

  • art. 644 c.p.c.

    La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata entro sessanta giorni conserva gli effetti del procedimento monitorio, anche quando una precedente notificazione abbia contenuto soltanto il ricorso.

  • art. 643, comma 2, c.p.c.

    determina la “pendenza della lite”

    La notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.

  • art. 2033 c.c.

    Il credito restitutorio derivante dalla decadenza dagli incentivi è stato qualificato come credito da indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile non comporta la trasposizione meccanica delle preclusioni e decadenze del rito civile nel processo amministrativo.

  • art. 63 c.p.a.

    Ha consentito al giudice di disporre l’acquisizione della documentazione necessaria a verificare comunicazioni, pagamenti e poste contabili controverse.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato richiamato quale possibile conseguenza della mancata o incompleta acquisizione della documentazione richiesta in sede istruttoria.

  • art. 73 c.p.a.

    le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza

    Il termine per la produzione documentale previsto dal rito amministrativo è stato ritenuto rispettato; la produzione conseguente all’ordinanza istruttoria è stata valutata nel contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • La notificazione successiva del decreto ingiuntivo, effettuata entro il termine previsto dall’art. 644 c.p.c., sana gli effetti processuali della precedente notificazione del solo ricorso monitorio e rende improcedibile la censura fondata sull’omessa notificazione del titolo, purché l’opposizione sia tempestivamente integrata mediante motivi aggiunti.
  • Nel processo amministrativo il rinvio alle norme del codice di procedura civile non comporta l’automatica applicazione delle preclusioni e decadenze del rito civile; la tempestività delle produzioni documentali va verificata, in particolare, alla luce dei termini propri del processo amministrativo e dell’effettivo rispetto del contraddittorio.
  • La prova dell’erogazione di somme pubbliche contestata dal destinatario non può fondarsi esclusivamente su prospetti contabili formati unilateralmente dall’amministrazione, ma può essere raggiunta mediante documentazione bancaria proveniente da istituti terzi, anche valutata unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Il credito restitutorio derivante dalla percezione indebita di incentivi è soggetto alla prescrizione decennale prevista per la ripetizione di indebito; la richiesta di restituzione ricevuta dal debitore interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine.
  • Un controcredito opposto in compensazione deve essere dimostrato mediante elementi contabili attendibili, aggiornati e riferibili alle medesime poste; un prospetto non intestato, non datato e riferito a una situazione contabile anteriore non è sufficiente a provare l’esistenza e l’attualità del credito.
  • Quando il giudice revoca un decreto ingiuntivo per la mancata prova di una parte dell’importo ingiunto, può nondimeno accogliere la domanda di condanna al pagamento della somma residua, se questa risulta provata nel giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

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