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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24548/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita, rideterminando in parte il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il compendio probatorio. Con il secondo motivo deduceva violazione del diritto di difesa per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, assumendo di non essere stato informato delle udienze di primo grado a causa dell'assenza del difensore fiduciario e lamentando quindi il pregiudizio al controesame dei testimoni e alla possibilità di rendere dichiarazioni. Con il terzo motivo contestava, ai sensi dell'art. 133 c.p., la motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiustificata la pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo e logico valorizzando le dichiarazioni di tre testimoni e la documentazione acquisita. Il secondo motivo è stato disatteso perché la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non era sorretta dall'indicazione di specifici mezzi di prova da riassumere e, comunque, gli elementi già acquisiti consentivano la decisione allo stato degli atti; la Corte richiama il principio secondo cui la rinnovazione è ammessa solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti e l'incombente richiesto sia decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva comunque mitigato la pena escludendo l'aumento per la circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 c.p., pur mantenendo pena base e aumenti per continuazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    norma incriminatrice dell'appropriazione indebita, per la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato

  • art. 133 c.p.

    richiamato per censurare il trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 132 c.p.

    richiamato con l'art. 133 c.p. come parametro della determinazione giudiziale della pena

  • art. 61 n. 11 c.p.

    circostanza aggravante esclusa dalla Corte d'appello nel ricalcolo della pena

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 190 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella censura sulla rinnovazione istruttoria, per il diritto di controesame e di prova difensiva

  • art. 603 c.p.p.

    evocato dalla doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ribadisce che è ammissibile solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia esposto in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento.
  • La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e la prova richiesta sia decisiva, cioè idonea a eliminare incertezze rilevanti del compendio probatorio.
  • La doglianza sulla mancata rinnovazione istruttoria è infondata se l'appellante non indica specificamente quali prove debbano essere riassunte o rinnovate.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La graduazione della pena può essere ritenuta adeguatamente motivata anche quando il giudice di appello riduca il trattamento sanzionatorio escludendo una circostanza aggravante, ma confermi la pena base e gli aumenti per continuazione per la gravità dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneProveImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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