Sentenza del 13/06/2016 n. 3528 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartelle di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata impugnazione di una cartella di pagamento. Il resistente sosteneva, in sostanza, che la definitività della cartella non impugnata rendesse il credito definitivamente accertato e quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Il ricorrente contestava invece la possibilità di considerare la cartella, non divenuta titolo giudiziale, come idonea a trasformare il termine di prescrizione proprio del credito in un termine decennale.
La decisione
La pretesa fiscale, pur divenuta definitiva per mancata impugnazione della cartella, resta soggetta al termine di prescrizione applicabile al credito. La definitività della cartella non determina automaticamente la conversione della prescrizione in decennale, prevista per i diritti accertati con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo. Pertanto, decorso il termine prescrizionale senza validi atti interruttivi, il credito non può più essere legittimamente riscosso.
Norme richiamate
Articolo 2953 del Codice civile
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione del termine breve in prescrizione decennale richiede un titolo giudiziale definitivo; la mera definitività amministrativa della cartella non impugnata non è sufficiente.
Regole sulla prescrizione ordinaria dei crediti
La cartella non impugnata rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non attribuisce al credito una durata prescrizionale automaticamente decennale. Occorre applicare il termine previsto per la specifica natura del credito e verificare gli eventuali atti interruttivi.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende la pretesa definitiva sotto il profilo della contestabilità, ma non la equipara automaticamente a una sentenza passata in giudicato.
- Per stabilire se un credito è prescritto bisogna individuare la natura del credito, applicare il relativo termine prescrizionale e calcolare gli eventuali atti validamente interruttivi.
- Il termine decennale non si applica automaticamente a ogni cartella divenuta definitiva: serve un titolo giudiziale definitivo o una specifica disposizione normativa.
- La definitività della cartella e la prescrizione sono questioni diverse: la prima riguarda la possibilità di contestare il credito, mentre la seconda riguarda il tempo entro cui il creditore può pretenderne il pagamento.
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