Sentenza del 12/12/2018 n. 32075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per il 2003, contestando il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione di un terreno effettuata nel 2001 ai sensi della legge n. 448/2001. Ha dedotto, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, l’insufficiente motivazione dell’avviso, la corretta inclusione del terreno tra le immobilizzazioni materiali, la legittima rivalutazione dell’intera categoria omogenea e la violazione delle regole sull’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. L’eccezione di decadenza è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione. È stata ritenuta adeguata la motivazione dell’avviso di accertamento. Quanto alla rivalutazione, la Corte ha affermato che essa è astrattamente possibile per i beni patrimoniali, ma ha confermato l’accertamento di fatto della CTR secondo cui i terreni erano beni destinati allo scambio nell’ambito dell’attività d’impresa e, quindi, esclusi dalla rivalutazione. È stata inoltre confermata l’osservazione secondo cui la rivalutazione avrebbe dovuto riguardare tutti i beni della medesima categoria omogenea. La società è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento deve essere eccepito dal contribuente nei gradi di merito; non è rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in Cassazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L’avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.
Legge n. 342 del 2000, artt. 10 e 11
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Sono rivalutabili i beni materiali e immateriali patrimoniali, con esclusione dei beni destinati alla produzione o allo scambio nell’attività d’impresa. La rivalutazione deve inoltre comprendere tutti i beni della medesima categoria omogenea.
Legge n. 448 del 2001, art. 3
Costituisce la base normativa della rivalutazione applicata dalla società, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina richiamata.
D.M. n. 162 del 2001, art. 4
Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Gli immobili devono essere classificati in categorie omogenee, distinguendo, tra l’altro, le aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, le aree non fabbricabili e i fabbricati strumentali o non strumentali.
Art. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il contribuente che invoca un regime fiscale agevolativo o la legittimità di una rivalutazione deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto tale prova non è stata ritenuta fornita.
Massime di principio
- Le eccezioni di decadenza dell’Amministrazione devono essere sollevate tempestivamente nei giudizi di merito; proporle per la prima volta in Cassazione comporta l’inammissibilità della censura.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere chiaramente i fatti contestati e le norme applicate, anche se la pretesa fiscale potrebbe poi risultare infondata nel merito.
- La rivalutazione fiscale riguarda i beni patrimoniali destinati a un uso durevole, ma non i beni-merce destinati alla produzione o allo scambio nell’attività ordinaria dell’impresa.
- La qualificazione di un bene come immobilizzazione patrimoniale o bene-merce dipende dalla sua effettiva funzione nell’attività d’impresa e può essere valutata sulla base della natura concreta dell’attività esercitata.
- La rivalutazione deve comprendere tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; una rivalutazione selettiva può comportare il disconoscimento dei relativi effetti fiscali.
- In Cassazione non è normalmente possibile rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, salvo specifiche censure ammissibili relative alla motivazione o a vizi processuali.
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