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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per la correzione della sentenza del 14 gennaio 2026, n. 52, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 95 del 2025;

Giustizia amministrativa202500095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, rilevando l'evidente errore materiale nell'individuazione dell'amministrazione tenuta al pagamento delle spese. Ha disposto che, nel capo c) del dispositivo della sentenza del 14 gennaio 2026, n. 52, l'indicazione «Comune di Trebisacce» sia sostituita con «Comune di Roseto Capo Spulico». Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo c) del dispositivo della sentenza del TAR Calabria del 14 gennaio 2026, n. 52, relativo alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che il capo c) del dispositivo della sentenza aveva posto le spese a carico del Comune di Trebisacce, estraneo al giudizio, anziché del Comune di Roseto Capo Spulico, amministrazione inadempiente e soccombente nel giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze; la disposizione è stata applicata per rettificare l'indicazione dell'amministrazione condannata alle spese.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una pronuncia può essere corretto quando l'individuazione della parte obbligata risulti manifestamente incompatibile con lo svolgimento del giudizio e con la qualità di parte soccombente, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
  • La correzione di errore materiale può riguardare anche il capo relativo alle spese di lite, quando sia stato indicato un soggetto estraneo al giudizio in luogo dell'amministrazione parte e soccombente.
  • La correzione disposta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. deve essere annotata sull'originale della pronuncia secondo gli adempimenti di segreteria previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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