Ordinanza n. 226/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per la correzione della sentenza del 14 gennaio 2026, n. 52, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 95 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza di correzione, rilevando l'evidente errore materiale nell'individuazione dell'amministrazione tenuta al pagamento delle spese. Ha disposto che, nel capo c) del dispositivo della sentenza del 14 gennaio 2026, n. 52, l'indicazione «Comune di Trebisacce» sia sostituita con «Comune di Roseto Capo Spulico». Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Atto impugnato: capo c) del dispositivo della sentenza del TAR Calabria del 14 gennaio 2026, n. 52, relativo alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (privata ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che il capo c) del dispositivo della sentenza aveva posto le spese a carico del Comune di Trebisacce, estraneo al giudizio, anziché del Comune di Roseto Capo Spulico, amministrazione inadempiente e soccombente nel giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze; la disposizione è stata applicata per rettificare l'indicazione dell'amministrazione condannata alle spese.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una pronuncia può essere corretto quando l'individuazione della parte obbligata risulti manifestamente incompatibile con lo svolgimento del giudizio e con la qualità di parte soccombente, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione.
- La correzione di errore materiale può riguardare anche il capo relativo alle spese di lite, quando sia stato indicato un soggetto estraneo al giudizio in luogo dell'amministrazione parte e soccombente.
- La correzione disposta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. deve essere annotata sull'originale della pronuncia secondo gli adempimenti di segreteria previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →