Cassazione Penale, Sentenza n. 34746/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro l’ordinanza del 18 dicembre 2025, con cui la Settima sezione della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento della Corte di assise di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato una richiesta ex art. 671 c.p.p. relativa a delitti di estorsione, formulata anche sulla base di nuove dichiarazioni della persona offesa. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della fase di legittimità perché l’avviso di fissazione dell’udienza era stato notificato al solo codifensore, e non al difensore che propone il ricorso straordinario; ha sostenuto che il vizio determinasse una nullità assoluta anche nel procedimento di esecuzione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione sulla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso originario, contestando che la Settima sezione avesse oltrepassato i compiti della sezione-filtro e sostenendo che la nuova dichiarazione della persona offesa, relativa alla contestualità delle richieste estorsive per tutti i locali gestiti, costituisse un elemento di novità. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione tra due episodi estorsivi, richiamando le dichiarazioni della persona offesa sull’imposizione di un servizio di sicurezza affidato a soggetti indicati dagli estortori e chiedendo una diversa valutazione dei fatti alla luce dell’art. 81, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha respinto l’eccezione di nullità: l’omessa notifica a uno dei due difensori di fiducia determina una nullità generale a regime intermedio, sanata se il codifensore ritualmente avvisato non la eccepisce nel primo atto successivo di partecipazione cartolare, ossia con il deposito delle conclusioni scritte; non è richiesta la prova che tale difensore fosse a conoscenza della mancata notifica all’altro. Ha escluso che la Settima sezione avesse formulato un principio di diritto estraneo alla funzione della sezione-filtro, rilevando che l’inammissibilità della mera riproposizione di una precedente istanza ex art. 671 c.p.p. è principio giurisprudenziale costante e che la sezione può formulare principi di diritto. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla continuazione: essa si fondava su una prova che la difesa qualificava come nuova, mirava a superare accertamenti coperti dal giudicato e non individuava un errore di fatto della Settima sezione, ma prospettava, al più, un errore di giudizio, estraneo ai limiti dell’art. 625-bis c.p.p. Decisione assunta a Roma il 9 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Con la sentenza impugnata non è stato formulato alcun principio di diritto posto che l’inammissibilità della mera riproposizione di una istanza avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. è principio giurisprudenziale oggetto di costante conferma.
La mera riproposizione in sede esecutiva di una precedente istanza ex art. 671 c.p.p. è inammissibile secondo il principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
art. 625-bis c.p.p.
Infine le ragioni dell’odierna istanza non individuano un presunto errore di fatto commesso dal giudice (la Settima sezione) ma, al più (e nemmeno questo in realtà visto che si tratta di un “fatto nuovo”) un errore di giudizio. Travalicando così i limiti fissati dall’invocato art. 625 bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore di fatto non è lo strumento per denunciare un errore di giudizio né per introdurre un fatto nuovo: la censura deve individuare un errore di fatto attribuibile alla decisione impugnata.
art. 81, secondo comma, c.p.
Dettagliando le circostanze di fatto che avrebbero imposto tale giudizio e rapportandole ai requisiti di applicabilità dell’art. 81 cpv cod. pen.
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro per chiedere il riconoscimento della continuazione; la Corte non esamina nel merito la sussistenza dei relativi presupposti, perché dichiara inammissibile la doglianza.
art. 469 c.p.p.
null
Massime di principio
- L’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno dei due difensori di fiducia dà luogo a una nullità generale a regime intermedio; nel procedimento cartolare essa è sanata se il codifensore ritualmente avvisato non la eccepisce nel primo e unico atto successivo di partecipazione, costituito dal deposito delle conclusioni scritte. Non occorre dimostrare che il difensore avvisato conoscesse la mancata notificazione all’altro.
- La mera riproposizione in sede esecutiva di una precedente istanza ex art. 671 c.p.p. è inammissibile secondo il principio giurisprudenziale costante richiamato dalla Corte.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto non consente di censurare un errore di giudizio né di ottenere una nuova valutazione fondata su elementi qualificati dalla stessa difesa come fatti nuovi; la doglianza deve individuare uno specifico errore di fatto commesso dalla decisione impugnata.
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