Cassazione Penale, Sentenza n. 43957/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 321 c.p.p. e del principio di corrispondenza tra domanda cautelare e provvedimento. Il ricorrente denunciava ultra petita: il GIP, a fronte di una richiesta di convalida e di sequestro ai sensi dell'art. 321 co.1 (sequestro impeditivo/urgente), avrebbe invece disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 co.2 (sequestro finalizzato alla confisca), incidendo sulla tipologia della misura rispetto alla domanda originaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la richiesta del P.M., letta nel suo complesso, conteneva elementi volti sia all'esigenza impeditiva sia alla finalizzazione alla confisca (provento del reato). Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il collegamento fra la somma sequestrata (1.269.710,33 euro, derivante da precedente sequestro di contanti) e i reati contestati (associazione per delinquere finalizzata a scommesse online illecite e esercizio abusivo del gioco), ritenendo sussistente l'urgenza e il carattere di provento illecito. La Cassazione ha inoltre richiamato il consolidato principio secondo cui, quando nella domanda cautelare il P.M. prospetta plurime finalità, il giudice può accogliere la misura con riferimento a una di esse purché esista un nucleo comune fra domanda e provvedimento e la motivazione sia coerente e sufficiente. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
L'art. 321 disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha interpretato che la misura reale può essere applicata in relazione a una delle plurime finalità indicate dal P.M. (esigenza impeditiva ex co.1 o finalizzazione alla confisca ex co.2) quando la domanda contiene tali profili e sussiste nesso fra bene e reato
principio di corrispondenza tra domanda cautelare e provvedimento
Il principio è confermato ma modulato: non v'è ultra petita se il provvedimento si fonda su una delle finalità esposte dal P.M. e la motivazione del giudice attesta il collegamento fra bene e finalità richiesta
giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. U, n. 25932/2008; Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. 3, n. 24986/2015; Sez. 6, n. 9756/2014; Sez. 1, n. 1313/2015
Richiamati i principi secondo cui il giudizio di legittimità sul sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi radicali di motivazione, e la necessità che il giudice non innovi la tipologia della cautela rispetto alla domanda, salvo che la domanda contenga le finalità alternative accertabili nel provvedimento
Massime di principio
- Se il pubblico ministero nella richiesta cautelare prospetta più finalità (es. esigenza impeditiva e finalità di confisca), il giudice può accogliere la misura richiamando una di esse senza incorrere in ultra petita, purché sussista un nucleo comune tra domanda e provvedimento e la motivazione sia congrua
- Per le misure reali finalizzate alla confisca è necessario che emerga un collegamento concreto tra il bene e l'attività criminosa (provento del reato); la ricostruzione fattuale che dimostra tale nesso è decisiva
- La censura per ultra petita richiede la dimostrazione che la decisione del giudice abbia modificato la tipologia di tutela richiesta in modo non ricavabile dalla domanda; osservazioni meramente formali sulla sovrapposizione tra motivazione e dispositivo sono insufficienti
- In cassazione il sindacato sul sequestro è limitato a violazioni di legge e vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza
- Per evitare contestazioni, il P.M. deve esprimere chiaramente nella richiesta cautelare le finalità perseguite (impedimento, pericolo di aggravamento/protrazione, confisca diretta o per equivalente) e i fatti che fondano il nesso con i beni da sequestrare
- La difesa che invoca ultra petita dovrebbe focalizzarsi sull'assenza totale nell'istanza iniziale della finalità poi attratta nel provvedimento e non solo su differenze nella formulazione tra motivazione e dispositivo
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