Cassazione Penale, Sentenza n. 40761/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, dopo il cumulo di più sentenze, ha sostituito con lavoro di pubblica utilità solo la parte di pena fino a 3 anni, ritenendo per il resto non applicabile la sostituzione per superamento dei limiti previsti. Il ricorrente contestava: 1) inosservanza o errata applicazione dell'art. 627 c.p.p. e 2) dell'art. 657 c.p.p., nonché 3) violazione/erronea applicazione degli artt. 53 e 70 della legge n. 689/1981; denunciava inoltre carenze, contraddizioni e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
Prima della decisione della Corte di cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (16/05/2024) adottò un nuovo provvedimento di unificazione e calcolo delle pene che accolse integralmente le richieste del ricorrente. Per tale motivo il ricorrente rinunciò al ricorso (dichiarazione pervenuta il 09/09/2024). La Corte dichiarò il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo però l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per mancanza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 56-bis, legge n. 689/1981
Norma che disciplina la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; nel caso il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto che il cumulo avesse oltrepassato il limite dei 3 anni per l'applicazione della sostituzione
Prevede il termine quadriennale rilevante per i presupposti della sostituzione: la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione dovesse valutare, con i criteri del ragguaglio, se fosse stato oltrepassato il termine quadriennale
Norma richiamata in relazione ai criteri di calcolo e ragguaglio delle pene ai fini delle misure sostitutive; censurata nel ricorso come malaplicata, con implicazioni sul computo delle durate
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare il procedimento di esecuzione; il ricorso lamentava errata applicazione o inosservanza nella decisione impugnata
Disposizione sul procedimento di revisione e sull'attività del giudice dell'esecuzione: la Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare, ai sensi dell'art. 657 comma 3, se con il ragguaglio si fosse oltrepassato il termine previsto dall'art. 53
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che specificano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); con le quali sono stati formulati i tre motivi di impugnazione
art. 173 disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla esposizione dei motivi nel ricorso; il Collegio ha riportato i motivi nei limiti necessari per la motivazione
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione non effettua il corretto calcolo cumulativo e il ragguaglio previsto, il Procuratore può emettere un nuovo provvedimento di unificazione che risolve la questione senza necessità di proseguire il gravame; in tal caso il ricorrente può rinunciare al ricorso
- Quando la somma delle pene supera determinate soglie previste per le misure sostitutive (es. limite triennale per lavoro di pubblica utilità o termini quadriennali indicati dalla legge n. 689/1981), il giudice deve verificare il superamento tenendo conto dei criteri di ragguaglio e del presofferto prima di revocare o non applicare la sostituzione
- La mancata impugnazione o la mancata richiesta di calcolo cumulativo in uno dei procedimenti può essere sanata con iniziative dell'Ufficio requirente (es. provvedimento di unificazione) ma il difensore che non richiede il calcolo espone il cliente al rischio di revoca della sostituzione
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione; il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, ma l'onere alla Cassa delle ammende non è dovuto se non sussiste colpa nella causa dell'inammissibilità
- In sede di esecuzione il giudice deve motivare specificamente il calcolo delle pene cumulate e il presofferto rispetto alla parte di pena da sostituire; eventuali carenze di motivazione possono costituire motivo di cassazione se il ricorso non viene poi rinunciato
- Per evitare inefficienze procedurali è buona prassi che la difesa chieda espressamente il calcolo cumulativo in tutti i procedimenti interessati e che la Procura verifichi tempestivamente l'unificazione delle pene
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