Sentenza del 09/07/2020 n. 2124 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Movimentazione bancaria concernente i versamenti - Conto cointestato - Criteri di attribuzione delle operazioni non giustificate - Coniuge che svolge attività esigua - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento emesso ex art. 32 D.P.R. n. 600/73 per versamenti e prelevamenti bancari ritenuti non giustificati su conto cointestato con la moglie; l'ufficio aveva riallocato movimenti bancari a tassazione incrementando il reddito professionale del ricorrente.
La decisione
Il collegio d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo legittima l'imputazione al solo contribuente F. dei versamenti non giustificati sul conto cointestato, perché la moglie svolgeva un'attività assolutamente esigua e saltuaria (provato un unico versamento di €1.230,00). L'accertamento è stato quindi confermato per un importo rideterminato in €59.275,46, escludendo il versamento riconducibile alla moglie. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 32
L'art.32 disciplina l'accertamento bancario e pone l'onere di giustificazione delle movimentazioni a carico del contribuente; sebbene la Corte Costituzionale abbia dichiarato incostituzionale parte della norma (sulla disciplina dei prelievi dei professionisti), rimane rilevante per l'accertamento delle movimentazioni non giustificate e per l'onere probatorio.
Sentenza Corte Cost. n. 228/2014
La Corte Costituzionale ha inciso sulla parte di art.32 relativa ai prelievi dei professionisti; la giurisprudenza menzionata è stata richiamata nel quadro normativo ma il Collegio chiarisce che l'attribuzione automatica per il 50% nei conti cointestati non è inappellabile: va valutata la reale partecipazione economica di ciascun cointestatario.
Massime di principio
- La mera cointestazione di un conto corrente non impone automaticamente l'attribuzione per metà delle operazioni bancarie a ciascun cointestatario: occorre valutare la concreta partecipazione economica e l'attività effettivamente svolta da ciascuno.
- Se uno dei cointestatari svolge un'attività esigua o occasionale e non vi è prova di movimenti riconducibili alla sua attività, l'ufficio può imputare le somme non giustificate al solo coniuge più coinvolto nell'attività economica.
- L'onere della prova sulla giustificazione delle movimentazioni spetta ai contribuenti; documentazione specifica che dimostri l'origine dei versamenti può evitare l'imputazione a tassazione.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 non esclude controlli bancari, ma impone attenzione nell'interpretare l'attribuzione delle somme nei conti cointestati: va compiuta un'analisi concreta delle condizioni economiche e dei flussi riconducibili a ciascun soggetto.
- In caso di verifica, è utile produrre evidenze puntuali (fatture, contratti, registri contabili, movimenti riferibili ad altra attività) per dimostrare che specifiche somme appartengono al cointestatario diverso dal contribuente sottoposto a verifica.
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