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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11344/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza d'appello (15/05/2019) per omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale. La difesa deduceva violazione degli artt. 548, comma 3, e 169 c.p.p.: sosteneva che, essendo l'imputato contumace in appello, spettava la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato e che tale adempimento era stato omesso (il giudice aveva qualificato erroneamente l'imputato come "assente"). Inoltre si rilevava che l'imputato era stato espulso nel 2012 e che la nomina fiduciaria risaliva al 2011, sicché non sussisterebbero elementi che attestino la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell'imputato né la persistenza di un rapporto fiduciario capace di surrogare la notifica. La difesa osservava altresì che il ricorso per cassazione proposto dal difensore non poteva sanare l'omessa notifica se non risultava un mandato specifico o prova che l'imputato fosse venuto a conoscenza della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza perché, pur ammettendo l'omessa notifica dell'estratto contumaciale in appello, il giudice dell'esecuzione aveva correttamente accertato che il difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato e che, in mancanza di prova contraria, opera la presunzione ordinaria della comunicazione fra difensore e assistito e della persistenza del rapporto fiduciario. Pertanto l'impugnazione del difensore ha consumato il diritto d'impugnazione dell'imputato nonostante l'omessa notificazione dell'estratto, rendendo priva di rilievo la mancata notifica ai fini della non esecutività. La Corte ha confermato che l'omessa notifica dell'estratto di primo grado resta causa di nullità a regime intermedio non sanabile con l'appello del difensore, ma nel caso concreto la situazione è diversa per il giudizio d'appello, dato il ricorso per cassazione proposto dal difensore fiduciario. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Dispone l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al contumace; l'omessa notificazione può rendere la sentenza non esecutiva salvo che la situazione probatoria dimostri che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia consumato il diritto di impugnazione

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola l'invito a eleggere domicilio nel territorio dello Stato quando il domicilio dichiarato risulta inefficace; la difesa aveva chiesto l'attivazione di questa procedura per sopperire all'inidoneità del domicilio, ma il giudice ha ritenuto che la dichiarazione di domicilio e la successiva nomina del difensore avessero mantenuto efficacia comunicativa

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione presso il difensore quando la notifica all'ultimo domicilio è impossibile; utilizzato per la notifica dell'estratto di primo grado presso il difensore di fiducia

  • art. 15-bis legge 28/04/2014 n. 67

    Disciplina transitoria relativa al processo in absentia; la Corte richiama che, in talune situazioni, continuano ad applicarsi disposizioni anteriori all'entrata in vigore della legge e che la contumacia sostanziale impone comunque la notifica degli atti previsti

  • legge n. 103/2017 (modifica art. 613 c.p.p.)

    Ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione, rafforzando il ruolo del difensore quale titolare dell'atto processuale e rendendo più pregnante la presunzione che il difensore agisca in accordo con l'assistito

  • Corte costituzionale, sent. n. 317/2009

    Ha inciso sulla disciplina della restituzione nel termine per il contumace inconsapevole, evidenziando che l'impugnazione del difensore non può automaticamente precludere rimedi al contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; la Corte di Cassazione applica però la distinzione tra casi in cui opera la presunzione di continuità fiduciaria e casi in cui emerge l'inesistenza di una effettiva investitura

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Riferito nel contesto della autonomia del diritto di impugnazione dell'imputato; la Corte precisa che tale autonomia non è rilevante quando la persistenza del rapporto fiduciario dimostra la conoscenza e la volontà dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale può rendere la sentenza non esecutiva, ma tale effetto può essere sopito se risulta che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e ha conferito o mantenuto un mandato al difensore che ha poi impugnato la sentenza
  • La proposizione regolare di un ricorso per cassazione da parte del difensore di fiducia è, salvo prova contraria, attribuibile alla sfera dell'imputato e può essere considerata idonea a consumare il diritto d'impugnazione dell'imputato contumace
  • La mera scelta del difensore in tempi lontani o il fatto di una precedente espulsione dall'Italia non determinano automaticamente la cessazione del rapporto fiduciario: chi contesta la presunzione di continuità deve fornire elementi concreti e probatori della rottura del rapporto o della mancata conoscenza della sentenza
  • L'omessa notifica dell'estratto della sentenza di primo grado provoca nullità a regime intermedio non sanabile con la successiva impugnazione del difensore; la valutazione è distinta a seconda del grado (primo grado vs. appello) e della concreta situazione difensionale
  • Per opporre con successo la non esecutività per omessa notifica bisogna documentare l'assenza di conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato o l'assenza di effettiva investitura del difensore (es. procura mancante, revoca, impossibilità di contatto), nonché l'inefficacia delle soluzioni alternative come l'art. 169 c.p.p., quando siano applicabili

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