Sentenza n. 993/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del 31.03.2021, recante “Istituzione del canone unico patrimoniale ed approvazione del regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, pubblicato in data 13.04.2021; - dell’allegato Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e gli Allegati “A”, “B”, “B1”, “B2” e “C”; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare istitutiva del canone unico patrimoniale e relativo regolamento, con allegati, concernenti l'installazione e la disciplina dei mezzi pubblicitari stradali
Esito
Favorevole al resistente (città metropolitana)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il regolamento della Città Metropolitana di Firenze adottato in materia di canone unico patrimoniale e installazione dei mezzi pubblicitari, deducendo, in sintesi: violazione degli artt. 39 del d.lgs. 285/1992 e 134 e 136 del d.P.R. 495/1992, nonché dell’art. 41 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, per avere il regolamento assoggettato alla disciplina dei mezzi pubblicitari anche segnali verticali di indicazione recanti il nome o il logo di imprese e per avere introdotto specifiche distanze non previste dalla normativa nazionale; violazione degli artt. 23 e 27 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 26, 28 e 51 del d.P.R. 495/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità, quanto al divieto di installazione su terreni demaniali e alla definizione dei mezzi pubblicitari “in vista” mediante il parametro dei novanta metri; violazione degli artt. 23 e 27 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 53 del d.P.R. 495/1992, incompetenza e irragionevolezza, in relazione alla previsione di un massimo di due rinnovi e alla rimozione del mezzo dopo nove anni, nonché alla limitazione della possibilità del precedente titolare di presentare una nuova domanda; infine, violazione degli artt. 23 e 27 del d.lgs. 285/1992, incompetenza, difetto di proporzionalità, illogicità e contraddittorietà con riguardo ai criteri di determinazione del canone, alla pretesa doppia imposizione e alle ulteriori prescrizioni regolamentari. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse dell’associazione e delle società e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire sia dell’associazione di categoria sia delle imprese ricorrenti. L’associazione era legittimata perché le disposizioni impugnate incidevano indistintamente sugli operatori del settore e non risultavano idonee a dividere la categoria in posizioni confliggenti; le società, inoltre, erano state già destinatarie di preavvisi di rigetto delle loro istanze. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la disciplina dei segnali di direzione recanti nomi o loghi di attività private, poiché il regolamento manteneva il richiamo agli artt. 134 e 136 del regolamento di esecuzione del Codice della strada e rispettava la prevalente funzione informativa dei segnali, ferma la verifica della sicurezza stradale. Ha escluso l’illegittimità del divieto relativo alle installazioni lungo la sede stradale, rilevando che il regolamento consentiva comunque l’installazione su suolo demaniale previa concessione, salvo il divieto riferito alla sede stradale per ragioni di sicurezza. Ha ritenuto legittima anche la definizione regolamentare dei mezzi “in vista” entro novanta metri, in ragione dell’ampia discrezionalità tecnica dell’ente nella disciplina della sicurezza stradale e dell’insufficiente prova di un conflitto con le competenze comunali. Quanto alla durata dei titoli, il Collegio ha affermato che le norme statali stabiliscono un limite massimo di ventinove anni per le concessioni e una validità triennale rinnovabile per le autorizzazioni, senza imporre il rinnovo indefinito; pertanto, la scelta di consentire al massimo due rinnovi, per una durata complessiva di nove anni, non era manifestamente illogica o irragionevole. Le medesime valutazioni sono state estese alla mancata distinzione tra aree pubbliche e private e alla disciplina della presentazione di nuove domande dopo la scadenza. Infine, è stata respinta la censura sulla determinazione del canone: nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti il canone è applicato dal Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, sicché non si determina la denunciata doppia imposizione; gli ulteriori criteri tariffari e tecnici rientrano nella discrezionalità dell’ente e non sono stati dimostrati vizi macroscopici di illogicità o irragionevolezza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-836, l. 160/2019
A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria [...] è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane
La disposizione istituisce il canone unico patrimoniale, sostitutivo di una serie di precedenti prelievi e canoni, e attribuisce agli enti il potere di disciplinarlo mediante regolamento.
art. 1, comma 821, l. 160/2019
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale
La norma fonda il potere regolamentare dell’ente in materia di procedure autorizzatorie, tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili o vietati e criteri relativi agli impianti pubblicitari.
art. 23 d.lgs. 285/1992
La disciplina della pubblicità sulle strade è finalizzata alla sicurezza della circolazione e consente all’ente competente di vietare impianti che distraggano gli utenti o arrechino pericolo, nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale.
art. 27 d.lgs. 285/1992
la durata [della concessione] non potrà comunque eccedere gli anni ventinove
La norma pone un limite massimo alla durata delle concessioni e non impedisce all’ente di prevedere una durata inferiore o limiti ai rinnovi, purché non emergano manifesta illogicità o irragionevolezza.
art. 39 d.lgs. 285/1992
Individua e disciplina i segnali verticali di indicazione, destinati a fornire informazioni necessarie o utili per la guida e per l’individuazione di località, itinerari, servizi e impianti.
art. 134 d.P.R. 495/1992
Disciplina i segnali turistici e di territorio, compresi quelli relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali; il richiamo a tale disciplina consente di mantenere la prevalente funzione informativa del segnale anche quando esso rechi il nome o il logo di un’impresa.
art. 136 d.P.R. 495/1992
Rileva per la disciplina dei segnali indicanti servizi utili e per le prescrizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione.
art. 53, comma 6, d.P.R. 495/1992
l’autorizzazione all’installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile
La previsione della rinnovabilità non impone il rinnovo indefinito e non preclude all’ente di stabilire limiti temporali complessivi non manifestamente irragionevoli.
art. 52 d.lgs. 446/1997
È richiamato quale fondamento del potere regolamentare degli enti in materia di entrate e canone unico patrimoniale.
art. 73 d.lgs. 104/2010
Disciplina il deposito delle memorie e delle repliche nel processo amministrativo, richiamato nello svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- La legittimazione di un’associazione di categoria sussiste quando l’atto impugnato incide in modo omogeneo sugli interessi dell’intera categoria rappresentata e non determina un conflitto, attuale o potenziale, tra gruppi di associati; la legittimazione è invece esclusa quando l’interesse fatto valere riguarda soltanto una parte degli iscritti o divide la categoria in posizioni contrapposte.
- I segnali stradali di direzione relativi ad attività industriali, artigianali o commerciali, anche se recano il nome o il logo di un’impresa, possono essere assoggettati a prescrizioni regolamentari in materia di pubblicità quando sia preservata la loro prevalente funzione informativa e sia mantenuto il riferimento alla disciplina nazionale dei segnali turistici e di territorio e dei servizi utili.
- Nella disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, l’ente proprietario o gestore dispone di ampia discrezionalità tecnica, esercitabile per esigenze di sicurezza della circolazione; le relative scelte sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione o travisamento.
- Le norme nazionali che fissano la durata massima delle concessioni e la durata rinnovabile delle autorizzazioni pubblicitarie non impongono all’amministrazione di consentire rinnovi indefiniti; l’ente può stabilire una durata complessiva inferiore e limitare il numero dei rinnovi, purché la scelta non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Nel sistema del canone unico patrimoniale, quando la normativa sulla circolazione stradale attribuisce al Comune la competenza autorizzatoria per le installazioni situate nei centri abitati sopra la soglia prevista, il canone è applicato dal Comune competente, senza che il regolamento della Città Metropolitana determini per ciò solo una doppia imposizione.
- Le scelte tecniche e tariffarie contenute nel regolamento sul canone unico patrimoniale non possono essere annullate sulla base di mere contestazioni generiche: il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare una macroscopica illogicità, irragionevolezza o sproporzione della disciplina.
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