Cassazione Penale, Sentenza n. 35499/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cerrone ha impugnato l'ordinanza che negava la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 161, co.1 e 656, co.6 c.p.p., per non aver disposto approfondimenti istruttori sul secondo domicilio e sull'attività lavorativa e per aver ritenuto intempestiva la comunicazione del domicilio; (2) violazione dell'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario e difetto di motivazione sul rifiuto dell'affidamento in prova, con contestazione dell'uso di precedenti e dati risalenti e della mancata valutazione della regolarità dell'attività lavorativa e dell'idoneità del domicilio; (3) violazione degli artt. 47-bis e 50 dell'Ordinamento Penitenziario e motivazione errata sul diniego delle misure alternative, compresa la mancata considerazione dell'esiguità del periodo residuo di pena e della idoneità del domicilio comunicato il giorno prima dell'udienza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza: la decisione si fondava su una valutazione complessiva della persistente pericolosità sociale del detenuto (molteplici precedenti, reati commessi anche durante la detenzione, reato di evasione), sull'inidoneità del domicilio originario (isolato, senza citofono e copertura telefonica) e sulla mancata prova di un'offerta lavorativa effettiva. La Corte ha inoltre rilevato che la comunicazione di documenti il giorno prima dell'udienza, se resa nel rispetto del contraddittorio, non è assoggettata al termine dei cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 3, c.p.p., e che, comunque, l'eventuale idoneità del domicilio successivamente comunicato sarebbe risultata ininfluente alla luce della preponderante valutazione negativa della pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p., comma 1
Riferito nella contestazione per il tema della comunicazione di variazione di domicilio; la Corte richiama che la relativa produzione documentale può essere comunque valutata nel rispetto del contraddittorio.
art. 656 c.p.p., comma 6
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che la decisione sia stata sufficientemente motivata considerandone la complessità e la pluralità degli elementi di giudizio.
art. 666 c.p.p., comma 3
La Corte chiarisce che il termine dei cinque giorni per il deposito delle memorie non si estende automaticamente alla produzione di documenti effettuata nel rispetto del contraddittorio, per cui la produzione il giorno prima dell'udienza non è, di per sé, inammissibile.
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Riguarda le misure alternative; la Corte valuta che l'ordinanza ha correttamente valutato l'idoneità dei requisiti richiesti per l'affidamento in prova, tenendo conto delle informazioni fornite dagli organi di osservazione e dei profili di pericolosità.
art. 47-bis Ordinamento Penitenziario
Richiamato in ordine alle tutele procedurali e alle misure; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione nella motivazione del diniego delle misure alternative invocate.
art. 50 Ordinamento Penitenziario
Norma relativa ai benefici e alla collaborazione per il reinserimento; la Corte ha considerato che l'assenza di elementi positivi concreti (es. offerta di lavoro effettiva) e la pericolosità residua giustificano il diniego.
Massime di principio
- Il giudice valuta non solo la natura della pena ma soprattutto la condotta attuale e la prognosi di recidiva: precedenti numerosi o recenti e reati commessi anche durante la detenzione pesano molto contro la concessione di misure alternative.
- Le informazioni fornite dagli organi di osservazione (forze dell'ordine, equipe di servizio sociale) sono determinanti; il giudice le deve considerare e può motivare in positivo o in contrario rispetto a tali relazioni.
- La mera indicazione di un domicilio o di un lavoro non sostituisce prove concrete della loro idoneità: è necessario dimostrare l'effettiva disponibilità di un domicilio adeguato e/o di un'offerta di lavoro concreta per rafforzare la richiesta di misure alternative.
- La comunicazione di documenti il giorno prima dell'udienza non è automaticamente inammissibile se resa nel rispetto del contraddittorio: tuttavia, la tardività può impedire l'acquisizione di informazioni integrative da parte dell'autorità e rendere la prova meno efficace.
- Il giudice può escludere prove ritenute superflue o irrilevanti; il diritto alla prova non è illimitato e non serve se, anche se ammessa, la prova non avrebbe potuto mutare il giudizio complessivo sulla pericolosità.
- L'esiguità del periodo residuo di pena è un elemento da considerare ma non è decisivo se sussistono elementi di pericolosità sociale preponderanti: il breve residuo non obbliga automaticamente alla concessione della misura alternativa.
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