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Sentenza

Sentenza n. 1925/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento a) della determina n. 14 del 22 gennaio 2026 del Responsabile del Servizio Manutenzione e Conservazione del Patrimonio Comunale - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sanfré; b) della delibera della Giunta Comunale di Sanfré n. 5 del 14 gennaio 2026, avente ad oggetto «Sentenza del TAR Piemonte, Torino, Sez. I n. 1625 del 17/11/2025 su ricorso proposto dalla Soc. Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – R.G. n. 1833/2025 – Provvedimenti», allegata alla nota sub a); c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello impugnato ancorché non conosciuti, ivi comprese, ove occorra, le note dello stesso Responsabile comunale prott. nn. 7135 del 27 dicembre 2025 e 417 del 23 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su un’area privata sulla quale insiste una stazione radio base, adottato con determina del 22 gennaio 2026, nonché la deliberazione di Giunta richiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

INWIT ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto la richiesta, presentata il 7 novembre 2023 e sollecitata il 10 ottobre 2024, di avviare il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area interessata dalla stazione radio base. La società aveva formulato alla nuda proprietaria e all’usufruttuaria proposte di acquisto dei rispettivi diritti, rimaste senza accordo. Ha dedotto che il Comune avrebbe irragionevolmente privilegiato l’interesse della proprietaria rispetto all’interesse pubblico alla fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; secondo la ricorrente, in sede di apposizione del vincolo l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la localizzazione e la compatibilità urbanistica dell’opera, senza rivalutare i presupposti per l’espropriazione una volta fallito il tentativo di accordo. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che INWIT, quale tower company, non sarebbe portatrice dell’interesse pubblico alla continuità del servizio. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono dichiarati di pubblica utilità dalla legge e l’operatore può assumere la qualifica di autorità espropriante, sicché INWIT è astrattamente legittimata ad attivare la procedura. Nel merito ha respinto il ricorso. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non è un passaggio meramente ricognitivo né è limitata alla verifica della compatibilità urbanistico-edilizia: costituisce una fase essenziale nella quale il Comune conserva pieni poteri valutativi e deve ponderare l’interesse alla rete di telecomunicazione con quello dei proprietari, verificando presupposti, necessità e opportunità del ricorso all’ablazione. Il carattere di pubblica utilità ex lege degli impianti e il mancato accordo sul prezzo non obbligano quindi l’amministrazione ad apporre il vincolo o a procedere all’esproprio: quest’ultimo è rimedio estremo e va preferita, secondo necessità e proporzionalità, la soluzione che realizza l’interesse collettivo con il minore sacrificio della proprietà privata. Le pronunce invocate dalla ricorrente non conducono a diversa conclusione, poiché riguardavano fattispecie non sovrapponibili. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda e la novità dei temi.

Norme richiamate

  • art. 51, commi 1 e 3, d.lgs. 259/2003

    Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.lgs, n. 259/2003, gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, tra cui rientra la stazione radio base per telefonia ad uso pubblico gestita da INWIT, presentano carattere di pubblica utilità ex lege, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

    Gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno pubblica utilità per legge; l’operatore può attivare la procedura espropriativa, ma ciò non determina un obbligo comunale di apporre il vincolo.

  • art. 51, comma 3, d.lgs. 259/2003

    Il legislatore ha quindi delineato un sistema in cui l'operatore assume la qualifica di autorità espropriante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del dpr 327/2001 e pertanto la ricorrente è astrattamente legittimata ad attivare la procedura di espropriazione.

    L’operatore di rete cui la legge attribuisce il potere espropriativo è legittimato ad attivare la procedura, senza che tale legittimazione elimini i poteri valutativi dell’amministrazione competente all’apposizione del vincolo.

  • art. 44, comma 1-bis, d.lgs. 259/2003

    D’altra parte, il fatto che, ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis del d.lgs. n. 259/2003, la procedura espropriativa di cui all’art. 51, comma 3 sia esperibile anche nel caso di impianti già realizzati e nella disponibilità degli operatori economici in forza di “accordi di natura privatistica” «non implica che in tale particolare evenienza l’autorità amministrativa sia obbligata, sempre e comunque, ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio; anche in questi casi, infatti, oltre a valutare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, l’Amministrazione dovrà svolgere il preventivo bilanciamento dell’interesse dei privati proprietari dei beni da espropriare con quello al regolare svolgimento del servizio di telecomunicazioni, verificando se quest’ultimo possa essere soddisfatto senza dover ricorrere all’acquisizione coattiva degli immobili su cui ricadono gli impianti»

    La possibilità di espropriare anche beni già detenuti in base ad accordi privatistici non rende obbligatoria l’apposizione del vincolo: l’amministrazione deve verificare i presupposti e bilanciare gli interessi, considerando se il servizio possa essere garantito senza acquisizione coattiva.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 327/2001

    Il legislatore ha quindi delineato un sistema in cui l'operatore assume la qualifica di autorità espropriante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del dpr 327/2001 e pertanto la ricorrente è astrattamente legittimata ad attivare la procedura di espropriazione.

    La qualifica di autorità espropriante può spettare anche a un soggetto privato cui la legge attribuisca il potere di espropriare e di condurre il relativo procedimento.

  • art. 44, comma 1-bis, d.lgs. 259/2003

    Ciò posto, il legislatore ha delineato un sistema in cui l'operatore TLC assume la qualifica di autorità espropriante, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del dpr 327/2001, trattandosi di un soggetto privato cui è stato normativamente attribuito il potere di espropriare e di condurre il relativo procedimento, potere che ai sensi del precedente art. 44, comma 1-bis, non può neppure essere inibito dalla disponibilità del bene da parte dell’operatore («Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica»).

    La disponibilità dell’area in forza di un accordo privatistico non preclude l’esperibilità della procedura prevista per l’acquisizione coattiva; non comporta, tuttavia, che il vincolo debba essere necessariamente apposto.

Massime di principio

  • La qualifica di pubblica utilità ex lege degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e l’attribuzione all’operatore della qualità di autorità espropriante legittimano quest’ultimo ad attivare la procedura, ma non obbligano l’amministrazione competente ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio.
  • Nella fase di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per impianti di telecomunicazione, l’amministrazione esercita pieni poteri valutativi: non è limitata alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia né svolge un mero accertamento dei presupposti formali dell’espropriazione.
  • Prima di apporre il vincolo, l’amministrazione deve verificare i presupposti di legge e bilanciare l’interesse alla regolare erogazione del servizio con i diritti dei proprietari, valutando se l’interesse pubblico possa essere soddisfatto senza acquisizione coattiva.
  • L’espropriazione costituisce rimedio estremo: in applicazione dei principi di necessità e proporzionalità, va scelta la soluzione idonea a realizzare l’interesse collettivo con il minore sacrificio per la proprietà privata.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàTelecomunicazioni e impianti radio
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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