Cassazione Penale, Ordinanza n. 24257/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello di conferma, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 337, 99, comma 4, 56 e 628, comma 2, c.p., nonché manifesta illogicità e mancanza di motivazione sulla responsabilità. Sosteneva che le condotte sarebbero state commesse in stato di alterazione psicofisica e che il fatto contestato al capo A) avrebbe dovuto essere riqualificato come tentata rapina. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato la tardività del ricorso: la motivazione della sentenza di appello, depositata entro il termine di 90 giorni indicato nel dispositivo, ha fatto decorrere il termine di 45 giorni per ricorrere ex art. 585 c.p.p.; tale termine è scaduto il 26 febbraio 2026, mentre il ricorso è stato presentato il 27 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, senza valutazione nel merito da parte della Corte
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla contestazione di aggravamento per recidiva, senza esame di merito
art. 56 c.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto come tentato
art. 628, comma 2, c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al reato di rapina aggravata contestato
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni quando la motivazione è depositata ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza, quando la motivazione è depositata entro quel termine
art. 544, comma 3, c.p.p.
richiamato per il caso in cui il giudice indichi nel dispositivo un termine per il deposito della motivazione superiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria
Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello fissa nel dispositivo un termine per il deposito della motivazione entro il limite massimo di 90 giorni e la motivazione è depositata tempestivamente, il termine per il ricorso per cassazione è quello di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine fissato per il deposito.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza possibilità di esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali; inoltre, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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