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Sentenza

Sentenza n. 1062/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana - Settore 1 -valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 15625 del 30 ottobre 2025, recante “Diniego Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto: Parco Eolico denominato “Contessa” e relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei comuni di Cortale, Jacurso e Maida (CZ). Proponente ELIENERGY s.r.l.” e degli atti allegati; - del Verbale n. 6 del 13 giugno 2025 relativo all'ultima seduta della conferenza di servizi indetta in relazione all'istanza predetta, conclusasi con esito negativo, comunicato a mezzo pec in data 2 settembre 2025; - del parere negativo espresso dal Comune di Jacurso con nota prot. n. 1526 del 27 maggio 2024; - del parere negativo espresso dal Comune di Maida in conferenza e a mezzo SUAP in data 27 maggio 2024; - del parere di dissenso espresso dal MIC - Soprintendenza APAB, prot. n. 0005172-P del 10 luglio 2024; - dell'asserito “mancato rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e l.r. 36/2023 del Dipartimento Sviluppo Economico (Settore Fonti rinnovabili e non rinnovabili)”; - di tutti i verbali relativi alle precedenti sedute di conferenza di servizi, dal n. 1 del 29 aprile 2024 al n. 5 del 10 marzo 2025; della nota prot. n. 149103 del 10.03.2025; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del PAUR relativo a un parco eolico e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, nonché gli atti e i pareri presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego regionale del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo a un progetto di parco eolico, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 14, 14-ter e 14-quater l. 241/1990, dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, oltre a travisamento, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento e della leale collaborazione. In particolare, ha contestato la tardività delle osservazioni, delle richieste istruttorie e dei pareri dei Comuni e della Soprintendenza; il carattere contraddittorio e immotivato del dissenso della Soprintendenza, espresso nella seduta conclusiva della conferenza; l’insufficienza della motivazione della determinazione conclusiva, ritenuta fondata acriticamente sui pareri negativi; e l’assenza del dissenso del settore regionale competente per le fonti rinnovabili. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria del parere paesaggistico, la sua contraddittorietà rispetto al parere della struttura tecnica regionale di valutazione, la violazione del punto A.15 dell’allegato A al d.P.R. 31/2017 e dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, sostenendo che la Soprintendenza non avrebbe indicato alternative progettuali assentibili e avrebbe omesso una corretta valutazione della nuova configurazione progettuale. Con il terzo motivo ha censurato il diniego fondato sul mancato accertamento degli usi civici, deducendo che tale accertamento era stato tempestivamente richiesto ai Comuni e che il ritardo era imputabile alle amministrazioni, non alla società. Ha inoltre contestato il rifiuto della Regione di sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006, al fine di consentire il completamento degli accertamenti comunali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati, assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa al difetto di istruttoria e motivazione del parere della Soprintendenza. Il progetto originario prevedeva sette aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW; nel corso del procedimento la società aveva eliminato due aerogeneratori, quelli di maggiore potenza, nonché le opere di connessione ricadenti in uno dei Comuni interessati, così riducendo in modo non marginale gli impatti paesaggistici e monumentali. La Soprintendenza si era limitata a confermare il precedente parere contrario, ritenendo ininfluente la modifica, senza svolgere una nuova e specifica istruttoria né motivare adeguatamente in ordine alla rilevanza della nuova configurazione progettuale. Il TAR ha quindi rilevato che la mera conferma del parere riferito al progetto originario non assolve l’obbligo di motivazione quando il progetto sia stato significativamente modificato e imponga una rivalutazione degli impatti. Ha inoltre ritenuto parzialmente fondato il terzo motivo. La presenza di usi civici non determina automaticamente l’assoluta inidoneità delle aree alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, né impedisce in assoluto il mutamento della destinazione dei terreni, potendo l’accertamento essere rimesso anche a una fase successiva all’autorizzazione, quale quella di avvio dei lavori. In ogni caso, il ritardo degli accertamenti comunali non poteva ricadere negativamente sulla società, che li aveva tempestivamente richiesti. Il rifiuto di sospendere il procedimento è stato ritenuto illegittimo: l’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 non esclude la sospensione anche durante la conferenza di servizi quando sussistano obiettive ragioni giustificative, in particolare per consentire al proponente di acquisire documentazione richiesta tempestivamente ma non ottenuta per inerzia amministrativa. La perentorietà dei termini prevista dall’art. 27-bis, commi 7 e 8, opera agli effetti richiamati dagli artt. 2, commi 9-9-quater, e 2-bis l. 241/1990, ma non comporta l’inefficacia del provvedimento tardivo e non impedisce, in presenza di adeguate ragioni, la sospensione del procedimento. Il diniego è stato pertanto annullato, con salvezza del riesercizio del potere da parte delle amministrazioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 14, 14-ter e 14-quater l. 241/1990

    Disciplinano la conferenza di servizi e la gestione dei dissensi; il provvedimento conclusivo non può fondarsi senza adeguata istruttoria e motivazione su pareri negativi, soprattutto quando uno di essi riguardi un progetto significativamente modificato.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

    La disciplina del PAUR consente, in presenza di obiettive ragioni giustificative, la sospensione del procedimento anche durante la conferenza di servizi, quando sia necessario acquisire documentazione tempestivamente richiesta ma non ottenuta per inerzia delle amministrazioni. La perentorietà dei termini opera agli effetti indicati dal comma 8 e non impedisce la sospensione né rende inefficace il provvedimento tardivo.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Il procedimento autorizzatorio ordinario per gli impianti da fonti rinnovabili resta applicabile anche alle aree gravate da usi civici, che non sono per ciò solo assolutamente inidonee alla realizzazione degli impianti.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. 199/2021

    La mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra le aree idonee non determina la loro assoluta inidoneità all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 2, commi 9-9-quater, l. 241/1990

    Sono tra gli effetti ai quali l'art. 27-bis, comma 8, d.lgs. 152/2006 collega la perentorietà dei termini del procedimento.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato dall'art. 27-bis, comma 8, d.lgs. 152/2006 tra gli effetti cui è limitata la perentorietà dei termini del PAUR.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Non essendo richiamato dall'art. 27-bis, comma 8, d.lgs. 152/2006, non consente di ritenere inefficace un provvedimento PAUR adottato tardivamente per il solo superamento dei termini.

  • art. 103 Cost.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del procedimento autorizzatorio per un impianto da fonti rinnovabili, il progetto viene significativamente modificato con riduzione degli impatti paesaggistici e monumentali, l'amministrazione di tutela non può limitarsi a confermare il precedente parere contrario riferito al progetto originario, ma deve svolgere una nuova istruttoria e motivare specificamente sulla configurazione progettuale aggiornata.
  • Il parere paesaggistico o monumentale deve confrontarsi concretamente con le modifiche progettuali sopravvenute; la mera affermazione della loro ininfluenza non è sufficiente quando esse comportino una riduzione non marginale degli impatti.
  • La presenza di usi civici sulle aree interessate da un impianto alimentato da fonti rinnovabili non comporta, di per sé, l'assoluta inidoneità dell'area né impedisce in assoluto il mutamento della destinazione dei terreni, restando applicabile il procedimento autorizzatorio ordinario.
  • Il ritardo nell'accertamento degli usi civici imputabile alle amministrazioni locali, e non al proponente che abbia tempestivamente richiesto l'accertamento, non può determinare il rigetto dell'istanza autorizzatoria né pregiudicare il richiedente.
  • Nel procedimento per il rilascio del PAUR, la sospensione prevista dall'art. 27-bis, comma 5, d.lgs. 152/2006 può essere disposta, in presenza di obiettive ragioni giustificative, anche durante la conferenza di servizi, quando sia necessaria per consentire al proponente di acquisire documentazione tempestivamente richiesta ma non ottenuta per inerzia amministrativa.
  • La perentorietà dei termini del procedimento PAUR prevista dall'art. 27-bis, commi 7 e 8, d.lgs. 152/2006 è limitata agli effetti espressamente richiamati dalla norma e non impedisce, in presenza di adeguate ragioni, la sospensione del procedimento né determina automaticamente l'inefficacia del provvedimento adottato oltre il termine.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimento

Testo integrale

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