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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28417/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli USA per reati informatici, frode e furto d'identità. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dei diritti previsti dall'art. 3 CEDU e dall'art. 27 Cost. per la prospettiva di una pena detentiva 'a vita' nei procedimenti USA (32 anni Nevada + 58 anni Oregon), sostenendo che tale previsione sarebbe incompatibile con principi CEDU/Costituzionali; 2) violazione del principio di doppia incriminazione relativamente al reato associativo (conspiracy), in quanto l'accordo avrebbe riguardato solo due persone; 3) vizio riguardo la misura cautelare per presunta tardiva trasmissione della domanda di estradizione rispetto al termine previsto dall'art. 715 c.6 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della pena 'a vita' ha ritenuto che la mera prospettiva di pene massime elevate non impedisce l'estradizione se non è dimostrato un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU; il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti e le sue censure sono state ritenute generiche. Quanto alla presunta mancanza di doppia incriminazione, la Corte ha richiamato il Trattato bilaterale USA-Italia (art. H) che include espressamente l'eccezione per le forme associative (associazione per delinquere / "conspiracy"), rendendo inidonea l'eccezione del ricorrente. Circa la questione cautelare, la Corte ha applicato l'art. XII del Trattato che fissa a 45 giorni il termine per la trasmissione della domanda formale di estradizione e ha prevalso sulla norma codicistica; il termine è stato rispettato (arresto 25/11/2021, domanda pervenuta 07/01/2022). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Convenzione bilaterale Stati Uniti - Italia (13 ottobre 1983, aggiornamento 3 maggio 2006)

    Art. H (Reati che danno luogo all'estradizione): "Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la \"conspiracy\" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato reato che da' luogo all'estradizione"

    Il Trattato prevede un'eccezione alla doppia incriminazione per le fattispecie associative: l'estradizione per 'conspiracy' o associazione è ammissibile se i reati finali dell'associazione sono estradabili, anche se la forma associativa non ha corrispondente identico nell'altro ordinamento.

  • Art. XII del Trattato bilaterale Stati Uniti - Italia

    "l'arresto provvisorio avra' termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorita' esecutiva della Parte Richiesta non avra' ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'Articolo X"

    Stabilisce il termine di 45 giorni per la trasmissione della richiesta formale di estradizione; tale termine prevale sulle norme interne che prevedono termini diversi in virtù dell'art. 696 c.p.p.

  • Art. 3 CEDU

    Protegge contro trattamenti inumani o degradanti: per impedire l'estradizione occorre dimostrare il rischio concreto (non meramente teorico) di subire tali trattamenti o condizioni detentive contrarie all'art. 3; onere della prova è dell'estradando.

  • Art. 696 cod. proc. pen.

    Enuncia il principio di prevalenza delle convenzioni internazionali; il Giudice nazionale applica le disposizioni convenzionali anche se contrastanti con norme codicistiche interne.

  • Art. 715 cod. proc. pen. (comma 6)

    Prevede effetti sulla perdita di efficacia della misura cautelare in relazione ai termini procedurali per la richiesta di estradizione, ma tale disciplina può essere derogata o integrata da clausole del Trattato internazionale applicabile.

  • Art. 719 cod. proc. pen.

    Consente l'impugnazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla cautela manifestamente infondato in presenza della regola convenzionale sui 45 giorni.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; in caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte EDU

    Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018; López Elorza c. Spagna (Corte EDU, 12/12/2017); Calovskis c. Lettonia (Corte EDU, 24/07/2014); Findikoglu c. Germania (Corte EDU, 07/06/2016)

    La giurisprudenza nazionale e della Corte EDU conferma che la possibilità teorica di pene elevatissime non è di per sé ostativa all'estradizione se non sussiste prova di un rischio concreto di trattamenti contrari all'art. 3; inoltre la interpretazione del trattato bilaterale consente l'estradizione per reati associativi in presenza dei reati finali estradabili.

Massime di principio

  • La mera prospettiva di una pena massima molto elevata (anche 'a vita') negli USA non basta a impedire l'estradizione: l'estradando deve dimostrare un rischio concreto e specifico di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU.
  • I trattati bilaterali possono prevedere eccezioni alla regola della doppia incriminazione; in particolare l'art. H del Trattato USA-Italia rende estradabile la 'conspiracy'/associazione quando i reati finali dell'associazione sono estradabili.
  • Le disposizioni convenzionali prevalgono sulle norme procedurali interne (art. 696 c.p.p.): termini e tutele previsti dal trattato (es. 45 giorni per la domanda formale) vincolano il giudice nazionale.
  • Nel giudizio di estradizione l'onere probatorio grava sull'estradando che deve fornire elementi concreti (linee guida normative, pratiche applicative, dati fattuali) per dimostrare il rischio di violazione dei diritti fondamentali.
  • Motivi generici o affermazioni prive di specifici elementi probatori relativi alle condizioni detentive o all'applicazione concreta delle sanzioni negli Stati richiedenti sono normalmente ritenuti inammissibili o infondati.

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