Sentenza n. 816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibili o respinto i ricorsi contro l'ordinanza di sgombero, l'ingiunzione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva, gli atti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, l'ordinanza di demolizione e la delibera consiliare di conservazione dell'immobile per destinarlo a presidio territoriale di Protezione Civile
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, error in iudicando, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione quanto all'ordinanza di sgombero, sostenendo che l'atto riguardasse beni disponibili e fosse quindi devoluto alla giurisdizione ordinaria. Con il secondo motivo hanno censurato la motivazione relativa alla delibera consiliare di conservazione dell'immobile, lamentando error in iudicando, illogicità e perplessità per la mancata indicazione di un concreto interesse pubblico alla conservazione dell'opera. La controversia si inseriva in una precedente e articolata sequenza di ordinanze di demolizione, acquisizione gratuita degli immobili abusivi e delle aree di sedime al patrimonio comunale, giudizi conclusi con decisioni passate in giudicato o comunque non ulteriormente contestate nella parte relativa ai presupposti dell'acquisizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la questione di giurisdizione: l'ordinanza di sgombero costituiva il segmento conclusivo dell'attività comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, successiva alle ordinanze di demolizione e all'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. La cognizione spettava pertanto al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato anzitutto inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, poiché gli appellanti erano stati definitivamente spogliati dell'immobile e non potevano contestare la destinazione impressa dall'amministrazione facendo valere un generale interesse alla legalità dell'azione amministrativa. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato nel merito: dagli atti risultava l'esigenza di istituire un presidio di Protezione Civile per la tutela della pubblica e privata incolumità, in assenza di immobili comunali idonei. La delibera consiliare non aveva effetto sanante o novativo rispetto all'abusività delle opere e agli atti di acquisizione e demolizione, ma costituiva esercizio della facoltà prevista dall'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 di conservare l'opera acquisita quando siano dichiarati prevalenti interessi pubblici e non vi sia contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici. Il Comune aveva esercitato tale discrezionalità in modo congruo e ragionevole. Gli appellanti sono stati condannati solidalmente alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna parte appellata, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti e ai provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia; la cognizione comprende l'ordinanza di sgombero quale atto conclusivo dell'attività di repressione dell'abuso edilizio.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico
L'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale può essere conservata, anziché demolita, mediante deliberazione consiliare che individui prevalenti interessi pubblici, purché non sussistano contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici. La deliberazione non sana l'abuso né supera gli atti precedenti di accertamento e acquisizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero degli immobili abusivi, quando costituisce il segmento conclusivo della sequenza di vigilanza, repressione dell'abuso, demolizione e acquisizione gratuita al patrimonio comunale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, anche se l'immobile è qualificato come bene disponibile.
- Il soggetto definitivamente spogliato dell'immobile non è legittimato a impugnare la destinazione impressa dall'amministrazione al bene acquisito, poiché non può far valere in giudizio un generale interesse alla legalità dell'azione amministrativa in assenza di una posizione giuridica differenziata e qualificata.
- La deliberazione consiliare prevista dall'art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 consente di conservare l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale quando siano individuati prevalenti interessi pubblici e l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.
- La deliberazione consiliare di conservazione dell'opera abusiva non ha efficacia sanante o novativa rispetto all'abuso edilizio, agli ordini di demolizione e agli atti di acquisizione, ma presuppone la permanenza della qualificazione abusiva dell'opera e costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa soggetto a sindacato di congruità e ragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →