Sentenza n. 1579/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio della carta docente previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico. La pronuncia era stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Firenze entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
carta elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La norma individua il beneficio della carta docente riconosciuto al ricorrente per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione di una sentenza notificata ai fini dell’esecuzione forzata e divenuta esigibile per il decorso del termine dilatorio consente al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento entro un termine assegnato.
- Quando l’amministrazione permane inerte dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il compito di adottare o avviare gli atti necessari per dare concreta attuazione al giudicato.
- L’esecuzione deve essere completa ed esatta e deve rispettare il contenuto conformativo e dispositivo della pronuncia da eseguire, senza lasciare all’amministrazione margini per eludere o ritardare l’adempimento.
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