Cassazione Civile, Sentenza n. 33153/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio impugna la sentenza della CTR che aveva annullato per difetto di motivazione le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2009. La CTR aveva ritenuto che le cartelle non indicassero le opere effettuate, i costi, i parametri di calcolo, i contribuenti distinti per categoria e i benefici concreti per ciascun fondo, e aveva inoltre ravvisato l'assenza di trascrizione del piano di contribuenza. In cassazione il Consorzio deduce plurimi motivi (tra cui la presunta erronea ammissibilità del ricorso cumulativo-collettivo, la sovrabbondanza di oneri probatori a suo carico, la corretta motivazione delle cartelle per relationem agli atti generali e l'illegittimità della dedotta rilevanza della mancata trascrizione). Le parti hanno anche discusso della disciplina della prova del beneficio e dell'onere probatorio a seconda della presenza o meno di un piano di classifica e del perimetro di contribuenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati il sesto, il settimo, l'ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso; ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo; ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il quattordicesimo motivo; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. In sostanza la Corte ha censurato la CTR per aver ritenuto carenti le cartelle nonostante l'esistenza di una nota integrativa che richiamava i piani di classifica debitamente pubblicati (art.7 l. 212/2000 applicata per relationem) e per avere attribuito al Consorzio l'onere di provare il beneficio quando, invece, l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione nel perimetro di contribuenza comportano la presunzione iuris tantum del beneficio, con conseguente incombente probatorio sul contribuente che ne neghi l'effettivo godimento. Inoltre la Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR che aveva escluso la pretesa del Consorzio per la sola mancata trascrizione del perimetro di contribuenza. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali.
Norme richiamate
Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (riscossione contributi consortili)
art. 11 primo comma; art. 10; art. 54; art. 15; art. 28 citati nel testo
Disciplina il contributo di bonifica: l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti; l'inclusione nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica producono presunzione iuris tantum del beneficio, salvo prova contraria del contribuente
Codice civile
art. 860 c.c.; artt. 657, 862 c.c. citati
L'art. 860 stabilisce il presupposto dell'obbligo contributivo (inclusione nel comprensorio/perimetro); la giurisprudenza interpreta che l'approvazione del piano e l'inclusione nel perimetro presuppongono il beneficio, presumibile salvo prova contraria
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Nel processo tributario può trovare applicazione l'art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo) e dunque è ammissibile il cumulo di ricorsi congiunti quando ricorra identità di questioni giuridiche (anche senza identità fattuale assoluta)
Codice di procedura civile
art. 103 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione) citati
Art.103 c.p.c. applicabile per litisconsorzio facoltativo nel processo tributario; art.112 c.p.c. richiamato per censurare valutazioni di merito sopravvenute; art.360 regola i motivi di cassazione e la loro rilevanza
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La cartella esattoriale, se costituisce il primo e unico atto, deve contenere motivazione analoga a un atto impositivo; tale motivazione può essere assoluta per relationem richiamando atti pubblicati purché siano indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione
Legge Regione Toscana n. 34/1994
art. 28 (pubblicazione deliberazioni consorzio); art. 15 citati nel testo
Stabilisce modalità di pubblicazione delle deliberazioni consortili e dà efficacia di conoscibilità agli atti pubblicati nell'albo consortile, utili a fondare la possibilita' di richiamare per relationem i piani di classifica nelle cartelle
Massime di principio
- Quando la cartella esattoriale è il primo ed unico atto di pretesa deve essere motivata in modo tale da consentire al contribuente il controllo della legittimità dell'imposizione; la motivazione può essere soddisfatta per relationem se sono indicati gli estremi di pubblicazione o notifica degli atti richiamati
- Se esiste un piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, si instaura una presunzione iuris tantum del beneficio per il fondo: in tal caso l'onere di provare l'inesistenza del beneficio grava sul contribuente che impugna la cartella
- In assenza di un piano di classifica o di perimetro approvato, l'ente impositore deve provare l'effettivo beneficio derivante dalle opere e l'effettiva ricomprensione del fondo nel comprensorio
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza ha natura pubblicitaria/notizia e, di per sé, non annulla automaticamente l'obbligo contributivo; l'assenza di trascrizione non esclude ex se la pretesa, salvo specifiche conseguenze probatorie nel singolo caso
- Nel processo tributario è possibile il cumulo di ricorsi congiunti (ex art.103 c.p.c. richiamato) quando le questioni siano identiche in diritto o connesse sul petitum/causa petendi; non è sempre necessaria identità di fatto purché la decisione risolva questioni giuridiche comuni
- Il contribuente che voglia disconoscere l'onere contributivo fondato su un piano approvato deve specificamente contestare la legittimità o l'attuazione del piano (ad es. mancata esecuzione delle opere), fornendo la relativa prova
- La cartella può validamente richiamare piani e delibere pubblicate: è però essenziale che siano indicati chiaramente gli estremi di pubblicazione o notifica per rendere conoscibile l'atto al contribuente
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