Sentenza n. 384/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- 24.2.2025 n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- 24 febbraio 2025, recante condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 1 l. 210/1992, degli accessori e delle spese processuali e tecniche
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato e notificata al Ministero della Salute l’8 settembre 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 1 l. 210/1992, nella misura corrispondente alla terza categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834/1981, per i ratei maturati dal 1° marzo 2011 al 15 gennaio 2018, oltre agli accessori di legge, nonché delle spese di giudizio, degli oneri di CTU e delle spese di CTP. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e l’assenza di contestazioni dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza mediante il pagamento di tutte le somme oggetto di condanna entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’A.S.L. 3 Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi trenta giorni, previo accertamento del protrarsi dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni consente di ordinare l’adempimento e, in caso di persistente inerzia, di attivare il commissario ad acta.
art. 1 l. 210/1992
Costituisce il titolo normativo dell’indennizzo riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, tabella A
terza categoria della tabella A
Individua la misura dell’indennizzo riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della pronuncia.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto per la diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria a carico di un’amministrazione e il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è decorso inutilmente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione entro un termine successivo.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di contestazioni, unitamente alla prova del giudicato e dell’inadempimento, consentono di ritenere fondata la domanda di ottemperanza e di disporre le misure esecutive necessarie.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’ordine di esecuzione comprende tutte le somme oggetto della condanna, inclusi gli accessori e le spese processuali e tecniche espressamente riconosciuti dal titolo.
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