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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14744/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La lite nasce da una domanda di usucapione proposta da un soggetto che chiedeva di essere dichiarato proprietario di un terreno intestato ad altra persona, deducendo inizialmente il proprio possesso esclusivo e, in corso di causa, richiamando anche il possesso del proprio dante causa per cumularlo al fine del maturare dell'usucapione. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello l'aveva invece accolta, valorizzando la continuità del possesso tra il chiamato all'eredità e il genitore, ritenendo applicabile l'art. 1146 c.c. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione del contraddittorio e delle preclusioni processuali, sostenendo che il richiamo al possesso del dante causa fosse tardivo e introducesse una domanda nuova/inammissibile; (2) violazione degli artt. 1146 e 2697 c.c., lamentando la mancata prova della qualità di erede e delle condizioni per la successione nel possesso; (3) e (4) censura sull'asserito abbandono del fondo e sulle trattative/offerte di acquisto, che secondo la ricorrente escluderebbero il possesso utile e l'animus possidendi, con vizio motivazionale; (5) omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo al rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance di vendita; (6) erronea regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di diritti reali autodeterminati, la deduzione del diverso titolo di acquisto (anche in appello) non integra domanda nuova se il bene e il diritto fatto valere restano i medesimi; inoltre la corte territoriale ha fondato la decisione su fatti già emersi in istruttoria di primo grado, senza violazione delle preclusioni o del contraddittorio. Ha respinto il secondo motivo osservando che la qualità di erede non era stata contestata e che, quando il soggetto agisce in modo incompatibile con la mancata accettazione, grava su chi contesta l'onere di provare l'assenza di accettazione tacita. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi terzo e quarto: il vizio motivazionale non era deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente sia sull'asserito abbandono del fondo sia sulle trattative; la semplice assenza di materiale rapporto con il bene non prova la dismissione del possesso, e la disponibilità ad acquistare il bene, intervenuta dopo il decorso del termine utile per usucapire, non equivale di per sé a rinuncia tacita, salvo incompatibilità assoluta con la volontà di avvalersi dell'usucapione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'appello incidentale risarcitorio era stato correttamente ritenuto assorbito dall'accoglimento della domanda di usucapione. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché dipendente dall'accoglimento dei motivi precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro del contraddittorio, ma la sua violazione è stata esclusa perché la decisione d'appello si è fondata su fatti già emersi nel giudizio di primo grado

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio, senza che la Corte ravvisasse violazioni

  • art. 180 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre l'inammissibilità della nuova allegazione in appello

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulle preclusioni assertive e istruttorie

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per sostenere il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 1146 c.c.

    norma applicata per la successione nel possesso e per il cumulo del possesso del dante causa con quello dell'attore ai fini dell'usucapione

  • art. 460 c.c.

    richiamato dalla corte d'appello e dalla Cassazione per affermare che il chiamato all'eredità subentra nel possesso dei beni ereditari senza necessità di apprensione materiale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sulla qualità di erede e sulle condizioni del possesso

  • art. 1158 c.c.

    norma sull'usucapione richiamata nei motivi per contestare il possesso utile e l'animus possidendi

  • art. 1167 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non risulta centrale nella ratio decidendi così come esposta nel testo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, dichiarato inammissibile perché dipendente dall'esito dei motivi principali

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di beni immobili e diritti reali autodeterminati, la deduzione di un diverso titolo di acquisto o della successione nel possesso non integra domanda nuova se il bene e il diritto azionato restano invariati; il titolo rileva soprattutto ai fini della prova, non della delimitazione del petitum o della causa petendi.
  • La successione nel possesso ai fini dell'usucapione può essere fondata sulla continuità tra il possesso del dante causa e quello del successore quando i fatti costitutivi siano già emersi nel giudizio, senza violare il divieto di ius novorum o il contraddittorio.
  • Chi contesta la qualità di erede di una parte che agisca in modo compatibile con l'accettazione tacita deve allegare e provare i fatti idonei a escludere tale accettazione; la qualità successoria non deve essere provata dalla parte che agisce se non sia specificamente contestata.
  • Ai fini dell'interruzione del possesso utile all'usucapione, la mera assenza di un rapporto materiale continuativo con il bene non basta: occorre una volontà di dismissione del possesso assolutamente univoca.
  • La disponibilità a comprare il bene manifestata dopo il maturare del termine di usucapione non implica automaticamente rinuncia tacita all'usucapione; essa può essere letta anche come intento di regolarizzare la situazione o chiudere il contenzioso, salvo incompatibilità assoluta e non equivoca con la volontà di far valere l'acquisto per usucapione.
  • In cassazione il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisibile o ritenuta insufficiente dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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