Sentenza n. 1097/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – dell’Ordinanza n. 41 del 19.09.2019, mai notificata, a firma del Responsabile l’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, che ha ingiunto la demolizione di alcune opere su un immobile (in catasto al foglio 4 p.lla n. 132 sub. 1) sito in Positano alla Via Corvo, 35; b – del provvedimento di inottemperanza prot. n. 11136/2021 dell’1.09.2021 all’ordinanza n. 41/2019, mai notificato; c – di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e successivo accertamento di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o detentore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione del 19 settembre 2019 e il successivo provvedimento di accertamento di inottemperanza del 1° settembre 2021, deducendo che gli atti non le erano stati validamente notificati e sostenendo di avere comunque ripristinato lo stato legittimo dell’immobile prima di venirne a conoscenza. In particolare, il provvedimento di inottemperanza è stato censurato per difetto di istruttoria, poiché il Comune non avrebbe considerato la SCIA presentata nel 2024, con cui la società dichiarava di avere rimosso gli infissi in esecuzione dell’ingiunzione di demolizione. Le notifiche risultavano effettuate mediante consegna del plico alla madre del legale rappresentante della società.
La decisione
Il TAR ha deciso la controversia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto invalide e improduttive di effetti le notifiche eseguite mediante consegna del plico alla madre del legale rappresentante della società. Per le notificazioni dirette a persone giuridiche non si applica l’art. 7 della l. 890/1982, relativo alla consegna al familiare convivente del destinatario; trova invece applicazione l’art. 145 c.p.c., che impone la notificazione presso la sede dell’ente mediante consegna al rappresentante, a una persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a una persona addetta alla sede. La censura di difetto di istruttoria contro il provvedimento di inottemperanza è stata ritenuta manifestamente fondata, poiché il Comune non aveva considerato la SCIA del 16 aprile 2024 e la dedotta rimozione degli infissi; il provvedimento è stato quindi annullato. Il ricorso contro l’ordinanza di demolizione è stato invece dichiarato inammissibile, avendo la società dichiarato di avervi ottemperato. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 7 l. 890/1982
La disciplina sulla consegna del plico al familiare convivente del destinatario non si applica alle notificazioni dirette a persone giuridiche.
art. 145 c.p.c.
La notificazione alla persona giuridica deve essere eseguita presso la sede dell’ente, mediante consegna al rappresentante, a una persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a una persona addetta alla sede.
Massime di principio
- Nelle notificazioni dirette a una persona giuridica non è applicabile la disciplina che consente la consegna del plico al familiare convivente del destinatario persona fisica; la notificazione deve essere eseguita secondo l’art. 145 c.p.c., presso la sede dell’ente e nei confronti dei soggetti ivi indicati.
- È viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di accertamento di inottemperanza a un’ordinanza edilizia quando l’amministrazione non esamina una successiva segnalazione o documentazione dalla quale possa risultare l’avvenuto ripristino dello stato legittimo o l’esecuzione degli interventi imposti.
- L’impugnazione di un’ordinanza di demolizione è inammissibile quando il ricorrente dichiara di avervi ottemperato, poiché tale condotta evidenzia il venir meno dell’interesse attuale alla rimozione dell’atto.
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