Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 520/2023 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 1120/2023), pubblicata in data 22.12.2023, notificata il 19.01.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 2.509,02.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 2.509,02, oltre agli interessi dovuti
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 520/2023 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle la retribuzione professionale docente per l'importo di euro 2.509,02. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere posto in esecuzione la sentenza e ha prodotto un prospetto dal quale risulta che almeno la somma capitale era in liquidazione, con data di esigibilità fissata al 13 gennaio 2026. La ricorrente ha tuttavia insistito per l'accoglimento del ricorso, sostenendo che il pagamento non era stato effettuato. Il Collegio ha rilevato che il prospetto non consente di stabilire se il pagamento sia stato effettivamente disposto, in quale data e se siano stati inclusi gli interessi dovuti in forza della sentenza azionata.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati dalle parti poiché la documentazione del Ministero non chiariva né l'avvenuto pagamento della somma capitale, né la data dell'eventuale disposizione di pagamento, né la corresponsione degli interessi dovuti. Ha quindi assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare documentati chiarimenti e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 23 aprile 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato ma la documentazione prodotta non consente di verificare l'effettivo pagamento, la data dell'adempimento e la corresponsione delle somme accessorie dovute, il giudice può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati prima di definire il giudizio.
- La mera indicazione della somma in liquidazione o della relativa esigibilità non dimostra, di per sé, l'integrale esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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