Cassazione Penale, Ordinanza n. 03256/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12/01/2024. Dal testo emerge che il ricorso mirava a contestare la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo in sostanza una diversa qualificazione nell'ambito della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano già stati esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette; in particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato una valutazione complessiva degli elementi del caso escludendo la riconduzione del fatto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Suprema Corte dichiara quindi che i motivi non sono consentiti in sede di legittimità e li reputa manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che il fatto potesse essere riqualificato come ipotesi di lieve entità sulla base di una valutazione complessiva degli elementi concreti del caso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve essere valutata in modo complessivo, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto; se tale valutazione esclude la lieve entità, la censura non può essere accolta in cassazione se non evidenzia un effettivo vizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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