Ordinanza n. 444/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 30/1/2026) della determina 85/2025 del 29/12/2025 del Responsabile Area Tecnica, di aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, dei verbali di gara e delle schede di valutazione relative alle operazioni di valutazione tecnica ed economica, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale, con relativi verbali e schede di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara, i verbali e le schede relative alla valutazione tecnica ed economica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone il dettaglio dei singoli vizi dedotti. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che i lavori erano già stati consegnati e che occorreva acquisire il verbale n. 4 della Commissione di gara, non prodotto dalle parti, ai fini del successivo giudizio di merito.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta perché non sono stati ravvisati i presupposti di estrema gravità e urgenza. Il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse generale all'avvio dell'intervento, già consegnato, anche per evitare la perdita del finanziamento, sulla base delle ragioni risultanti dal verbale di consegna e in riferimento all'art. 120, comma 10, c.p.a., interpretato estensivamente. Il giudice non ha definito il merito delle censure contro l'aggiudicazione. Ha disposto, in vista della decisione di merito, l'acquisizione del verbale della Commissione di gara n. 4 e degli eventuali allegati, ponendo a carico del Comune il deposito entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza effettuata dalla ricorrente; la ricorrente e la controinteressata possono depositare il documento se già nella loro disponibilità. È stata confermata l'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale.
art. 120, comma 10, c.p.a.
È stato utilizzato quale parametro per la valutazione cautelare dell'interesse generale alla prosecuzione dell'intervento, tenuto conto dell'avvenuta consegna dei lavori e del rischio di perdita del finanziamento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, l'avvenuta consegna dei lavori e il rischio concreto di perdita del finanziamento possono far prevalere l'interesse generale all'avvio o alla prosecuzione dell'intervento, escludendo i presupposti di estrema gravità e urgenza per la sospensione.
- La reiezione della domanda cautelare non comporta una decisione sul merito delle censure proposte contro l'aggiudicazione, quando il giudice si limiti a valutare l'urgenza e disponga ulteriori acquisizioni istruttorie per la successiva trattazione.
- Quando un documento rilevante per la decisione di merito, quale un verbale della commissione di gara, non sia stato prodotto dalle parti, il giudice può ordinarne l'acquisizione istruttoria presso la stazione appaltante, assegnando un termine per il deposito e prevedendo la facoltà delle parti di produrlo ove già disponibile.
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