Sentenza del 04/08/2022 n. 24299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd (società con sede legale dichiarata alle Bahamas) per redditi prodotti in Italia nell'anno 2000. Il ricorrente censurava: 1) violazione del contraddittorio durante la verifica per assenza del presunto rappresentante legale (cessato dalla carica prima delle operazioni); 2) nullità/irregolarità delle notifiche dell'avviso di accertamento; 3) difetto di legittimazione e interesse del ricorrente ad agire in proprio (sosteneva di aver impugnato a titolo personale); 4) erronea applicazione della legge italiana sulla rappresentanza societaria dovendosi invece applicare la legge dello Stato estero di iscrizione della società.
La decisione
Rigetto del ricorso in Cassazione. La Corte ha ritenuto che: a) gli atti processuali e le difese svolte da L.O.M. manifestano la "spendita del nome" della società, per cui le impugnazioni sono imputabili alla Silversea Cruises Ltd; b) la cessazione della carica del rappresentante non era opponibile all'Ufficio perché non iscritta nel registro delle imprese (la sede effettiva e amministrativa della società è stata accertata in Roma, con applicazione della legge italiana); c) la verifica non ha violato il principio del contraddittorio perché era presente un delegato e la presenza del delegato è sufficiente; d) le eventuali irregolarità di notifica sono o inesistenti o nullità sanabili dalla costituzione in giudizio della parte (art.156 c.p.c.) e dall'applicabilità dell'art.145 c.p.c. per la notifica al rappresentante; e) la ricostruzione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio era legittima davanti alla mancata dichiarazione. Nessuna pronuncia sulle spese di Cassazione.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12
Richiamate dal ricorrente per censurare violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché era presente un delegato e le garanzie procedurali sono state rispettate.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e omessa motivazione) utilizzate per inquadrare i mezzi di impugnazione; la Corte ha respinto le censure per mancata violazione e per motivazione ritenuta sufficiente.
art. 140 c.p.c.
Articolo relativo alle formalità di notifica: la Corte ha ritenuto che eventuali difetti siano nullità (non inesistenza) e, pertanto, suscettibili di sanatoria con la costituzione della parte in giudizio.
art. 145 c.p.c.
Applicato per ritenere valida la notifica effettuata presso la residenza del rappresentante (considerato opponibile all'Ufficio poiché la cessazione non era iscritta).
art. 156 c.p.c.
Richiamato per affermare che la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto sanava vizi di notifica non inesistenti.
art. 75 e 100 c.p.c.
Richiamati in relazione alla legittimazione ad agire e all'interesse a ricorrere; la Corte ha ritenuto che dalla condotta processuale e dai documenti risultasse la rappresentanza della società.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato nell'ambito della contestazione fiscale; la Corte ha ritenuto legittima l'attività istruttoria e l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2
Norma procedurale tributaria collegata alle impugnazioni: utilizzata per valutare termini e modalità di impugnazione e legittimazione.
L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 2
Norma sul diritto internazionale privato: la Corte ha ritenuto applicabile la legge italiana perché la sede effettiva/amministrativa della società era in Italia, quindi non è necessario fare riferimento alla legge dello Stato estero.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
Richiamato per distinguere il caso: l'obbligo della presenza del titolare o delegato previsto dall'art.52 riguarda ipotesi specifiche (studi professionali) non applicabili alla verifica in società di capitali; la Corte ha quindi ammesso la presenza di un delegato anche senza formalità scritta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in chiusura per gli adempimenti sul contributo unificato; decisione sulla sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- La rappresentanza processuale di una società può essere desunta dalla "spendita del nome" e dalla condotta dell'agente: atti e difese compiuti in modo tale da manifestare la titolarità dell'interesse sono imputabili alla società anche in assenza di una procura formalmente inequivocabile.
- La cessazione di cariche sociali non è opponibile ai terzi finché non sia iscritta nel registro delle imprese; pertanto atti compiuti dal presunto rappresentante possono restare efficaci sino all'iscrizione della variazione.
- L'accesso e la verifica fiscale presso i locali di una società sono validi anche se è presente un delegato; l'incarico può essere conferito oralmente e non richiede particolari formalità, salvo diverse disposizioni specifiche per tipologie particolari di studi o attività.
- Le irregolarità formali nella notifica (mancata osservanza di formalità dell'art.140 c.p.c.) configurano generalmente nullità e non inesistenza; tali nullità possono essere sanate dalla costituzione della parte destinataria in giudizio (art.156 c.p.c.).
- L'accertamento fiscale può essere fondato sulla ricostruzione induttiva dei redditi quando il contribuente ometta di dichiarare elementi essenziali: il metodo induttivo è legittimo salvo prova contraria fornita dal contribuente.
- Eccezioni di difetto di legittimazione personale devono essere valutate tenendo conto della realtà sostanziale della rappresentanza e della condotta processuale: l'agire sistematico per difendere la posizione della società rafforza la qualificazione dell'attore come rappresentante della stessa.
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