Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a una giovane indagata, il Tribunale di Torino aveva riformato il precedente provvedimento applicando l'obbligo di dimora nel Comune di Torino con permanenza notturna, in aggiunta all'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse provvisorie riguardavano episodi commessi presso la sede della Città Metropolitana di Torino e presso la sede del quotidiano La Stampa, qualificati come violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La difesa sosteneva che la motivazione sulla pericolosità sociale fosse solo apparente, che non fosse stato adeguatamente ricostruito il contributo causale personale dell'indagata nei fatti ascritti, e che la misura fosse sproporzionata e non coerente con modalità, luoghi e tempi delle condotte. Il pubblico ministero, al contrario, lamentava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il solo obbligo di presentazione, perché i fatti erano stati commessi mentre la misura era già in atto, ma aveva poi scelto un aggravamento cautelare giudicato, nella prospettiva accusatoria, non realmente più incisivo e comunque inidoneo a prevenire la reiterazione, essendo le condotte legate a manifestazioni diurne. Entrambi i ricorsi contestavano quindi la tenuta logico-giuridica del giudizio di adeguatezza, gradualità e proporzione della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente: il giudice del riesame aveva valorizzato, da un lato, la reiterazione di condotte omogenee commesse nonostante fosse già in atto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dall'altro la non particolare gravità dei fatti e la non elevata pericolosità dell'indagata, così da giustificare un aggravamento del presidio cautelare senza ricorrere a misure custodiali. La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione sulla concreta utilità della permanenza notturna rispetto a condotte diurne appartiene al merito del riesame e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non illogica. Quanto al ricorso del pubblico ministero, la Corte ha osservato che molte delle ulteriori condotte invocate erano successive al provvedimento impugnato e quindi irrilevanti ai fini del controllo di legittimità. Conseguentemente, l'indagata è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., mentre nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per il ricorso del pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
richiamato come base di una delle imputazioni provvisorie di violenza privata
art. 337 c.p.
richiamato come base di una delle imputazioni provvisorie relative ai fatti presso la Città Metropolitana di Torino
art. 635 c.p.
richiamato come base della contestazione di danneggiamento presso la sede del quotidiano
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna dell'indagata al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del suo ricorso
art. 28 Reg. esec. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria
art. 274 c.p.p.
presupposto implicito del giudizio sulla pericolosità e sull'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione dei reati
art. 275 c.p.p.
presupposto implicito dei criteri di adeguatezza, gradualità e proporzione della misura cautelare personale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia cautelare, la Corte di cassazione non rivaluta il merito del compendio indiziario o della prognosi cautelare, ma verifica soltanto se il giudice di merito abbia dato conto in modo adeguato, congruo e non illogico delle ragioni della decisione.
- La misura cautelare personale può essere aggravata quando il giudice ritenga non più sufficiente una prescrizione già in atto e accerti la reiterazione di condotte analoghe commesse proprio mentre quella misura era vigente; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizi macroscopici di motivazione.
- Il giudizio di adeguatezza e proporzione della misura deve tenere insieme la gravità concreta dei fatti, la personalità dell'indagato e la necessità di prevenire il rischio di recidiva, senza oltrepassare il livello cautelare strettamente necessario.
- La scelta tra misure non custodiali più o meno incisive, quando motivata in coerenza con la concreta pericolosità e con le esigenze cautelari, appartiene al merito e non può essere sostituita dalla diversa valutazione della parte ricorrente.
- Ai fini del controllo di legittimità, elementi fattuali sopravvenuti o successivi al provvedimento impugnato non possono essere utilizzati per censurare la logicità della motivazione originaria.
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