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Sentenza

Sentenza n. 4109/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione alla sentenza del Tar Milano Sezione III n. 2025 del 28 giugno 2024, confermata con sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 8349 del 28 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202601461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'indennità prevista dall'art. 14 d.l. 75/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente penitenziario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. sostenendo che il Ministero della Giustizia avesse dato esecuzione solo parziale alle sentenze del TAR Lombardia n. 2025/2024 e del Consiglio di Stato n. 8349/2025, mediante il solo pagamento delle spese di lite. Ha chiesto la liquidazione degli arretrati dell'indennità spettante dal 2 ottobre 2023, la corresponsione dell'indennità per il periodo successivo, l'aggiornamento della retribuzione mensile e il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza del TAR, sostenendo che la diversa motivazione della sentenza d'appello radicasse la competenza del Consiglio di Stato, e ha dedotto l'infondatezza del ricorso o la cessazione della materia del contendere, richiamando un provvedimento del 13 marzo 2026 di attribuzione dell'indennità. La ricorrente ha contestato che tale provvedimento dimostrasse l'avvenuto pagamento, rilevando che esso non era stato comunicato, non era ancora efficace e non risultavano corrisposti gli arretrati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza. Sebbene il Consiglio di Stato avesse utilizzato una motivazione parzialmente diversa, aveva respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, mantenendone invariati il contenuto dispositivo e quello conformativo: entrambe le decisioni avevano accertato la spettanza dell'indennità ex art. 14 d.l. 75/2023 alla dirigente penitenziaria con funzione di direttore aggiunto. Ai fini della competenza sull'ottemperanza rileva quindi il contenuto dispositivo e conformativo della sentenza d'appello, non la mera diversità del percorso argomentativo; la competenza resta al giudice di primo grado quando la decisione d'appello conferma quella impugnata con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo. Nel merito, il TAR ha accertato che il provvedimento ministeriale di attribuzione dell'indennità non era stato comunicato alla ricorrente, non aveva ancora acquisito efficacia e non era stata fornita prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute. Ha pertanto dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato, liquidando gli arretrati dal 2 ottobre 2023 con gli accessori di legge, corrispondendo l'indennità dal mese successivo al periodo coperto dagli arretrati e aggiornando la retribuzione mensile. Il termine per l'esecuzione è stato fissato in 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. È stata respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché gli interessi legali costituiscono misura idonea a compensare il ritardo, nonché la domanda di responsabilità aggravata ex artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    La competenza sull'ottemperanza resta al giudice di primo grado quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado con il medesimo contenuto dispositivo e conformativo.

  • art. 14 d.l. 75/2023

    Riconosce l'indennità al personale della dirigenza penitenziaria; la spettanza comprende anche il dirigente penitenziario con funzione di direttore aggiunto, con modulazione dell'importo in relazione al livello della funzione di direzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna è stata respinta perché il riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta costituisce misura di legge idonea a compensare il ritardo nell'adempimento.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di responsabilità aggravata, respinta per assenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non sono stati ravvisati i relativi presupposti soggettivi nel comportamento processuale dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Consiglio di Stato respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado, la competenza resta al giudice di primo grado se la decisione d'appello conserva lo stesso contenuto dispositivo e conformativo, anche quando la motivazione sia parzialmente diversa.
  • Ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'ottemperanza, assume rilievo decisivo il contenuto dispositivo e conformativo della sentenza d'appello, non la mera diversità del percorso argomentativo rispetto alla sentenza di primo grado.
  • L'adozione di un provvedimento amministrativo meramente preparatorio o privo di efficacia, non comunicato all'interessato e non seguito dalla corresponsione delle somme dovute, non integra l'integrale esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito retributivo, l'amministrazione deve provare l'effettiva corresponsione delle somme dovute; la mera documentazione dell'iter interno di liquidazione non dimostra l'adempimento.
  • In caso di inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di corrispondere il capitale, gli accessori di legge e le prestazioni periodiche dovute, fissando un termine per l'esecuzione e riservandosi, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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