Cassazione Civile, Ordinanza n. 19111/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, dell'impugnazione proposta dalla società contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'atto impositivo rideterminava maggiori redditi ai fini IRES e IRAP per costi ritenuti non inerenti o non documentati. La società, nel corso del giudizio di legittimità, ha prima chiesto l'interruzione del processo per intervenuto fallimento e poi la riassunzione; successivamente ha depositato istanza di definizione agevolata della controversia pendente dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. n. 197/2022, chiedendo l'estinzione del giudizio. La Corte ha rilevato che la definizione agevolata risultava documentata e perfezionata, con conseguente richiesta di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento comporta l'estinzione del processo con ordinanza, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre richiamato l'inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al giudizio di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio. Non vi è stata decisione sui motivi del ricorso dell'Agenzia, poiché la controversia è stata chiusa per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
Non si applica al processo di cassazione, perché il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e non è soggetto a interruzione nei termini invocati dalla parte.
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dalla contribuente per chiedere l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il contribuente deve depositare domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti; in tal caso il processo è dichiarato estinto con ordinanza se la decisione è già fissata.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Regolano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione eventualmente pronunciato.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova agli altri coobbligati, nei limiti previsti dalla norma.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Ha modificato la disciplina dei commi 197 e 198, incidendo sul termine e sulle modalità del deposito della documentazione per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., poiché il procedimento è retto dall'impulso d'ufficio.
- Quando la parte deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente e la prova del pagamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti produce l'estinzione del processo anche nel giudizio di legittimità, con spese poste a carico di chi le ha anticipate.
- Il diniego della definizione agevolata è oggetto di autonoma impugnazione e, nei processi già estinti, costituisce motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
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