Cassazione Penale, Sentenza n. 29503/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Vizio della motivazione: la difesa deduce che la sentenza di condanna è basata su argomentazioni ipotetiche e apodittiche, fondate essenzialmente su due captazioni telefoniche effettuate nell'autovettura del ricorrente, senza un adeguato confronto con le argomentazioni difensive e non considerando discrasie che, secondo la difesa, impedirebbero l'identificazione dell'imputato con l'autore della rapina. 2) Violazione di legge sul calcolo degli aumenti di pena: si contesta il metodo di computo degli aumenti per le aggravanti contestate (uso dell'arma e azione in concorso di più persone), sostenendo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, in presenza di aggravanti operative sul medesimo fatto dovrebbe essere applicato un unico aumento e non aumenti distinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura non consentita in cassazione perché si limita a proporre una lettura alternativa del merito e non una specifica censura di diritto sulla motivazione, mentre gli elementi probatori (captazioni in auto, controlli della Polizia stradale, immagini di videosorveglianza e la coincidenza degli oggetti sottratti) sono stati ritenuti logicamente e coerentemente valutati dalla Corte d'appello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione non devoluta alla cognizione della Cassazione perché non sollevata in appello, richiamando l'art. 609, comma 2, c.p.p.; pertanto non è stato possibile esaminarla. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma richiamata nella contestazione per configurare la partecipazione di più persone nel reato; la Corte ne ha dato rilievo contestuale alla qualificazione del fatto ma senza mettere in discussione l'applicazione formale dell'articolo.
art. 628 cod. pen., comma primo e terzo, n.1
Norma che definisce il delitto di rapina e le aggravanti specifiche contestate (tra cui l'uso dell'arma e la presenza di più persone). La Corte ha confermato la qualificazione del reato sulla base degli elementi acquisiti in fatto, ma non ha esaminato nel merito il censurato modo di computo degli aumenti perché la questione non era stata devoluta in appello.
art. 63 cod. pen.
Norma relativa alle circostanze aggravanti; è stata richiamata in relazione al calcolo degli aumenti di pena connessi alle aggravanti contestate, questione però non valutata in cassazione per motivi procedurali.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata dalla Corte per escludere l'esame in cassazione di questioni non dedotte in appello: impedisce di sollevare in Cassazione temi che non siano stati devoluti al giudice d'appello, salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di proporre prima). La Corte ha applicato rigidamente questo principio per dichiarare inammissibile il secondo motivo.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una semplice rivalutazione alternativa delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del merito sono inammissibili. Per contestare la motivazione occorre far emergere vizi giuridici specifici, contraddizioni o insufficienze argomentative evidenti e dedotte nei modi consentiti.
- Le questioni non sollevate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o alcune eccezioni previste dalla legge, non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione (art. 609, comma 2, c.p.p.). Per preservare la possibilità di riesame in Cassazione, è necessario dedurre tempestivamente in appello i profili di diritto che si intendono poi portare avanti.
- In tema di aumento di pena per aggravanti concorrenti, va curata la strategia difensiva già in primo grado e, soprattutto, in appello: eventuali errori nel calcolo delle aggravanti devono essere tempestivamente censurati in appello affinché la questione sia devoluta alla Cassazione.
- Quando si impugnano valutazioni probatorie basate su prove indiziarie (es. captazioni, riprese video), la difesa deve puntare a dimostrare specifiche incongruenze o lacune nella catena probatoria e nella motivazione che le collega al fatto contestato, non limitandosi a offerte alternative di interpretazione.
- Prassi consigliata: preservare sempre in appello i profili di diritto rilevanti (incluso il corretto calcolo delle pene e la rilevanza delle aggravanti), formulare motivi articolati e mirati sulla motivazione se si intende poi ricorrere per cassazione, e, se possibile, richiedere al giudice motivazioni puntuali sulle singole prove controverse.
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