Sentenza n. 1089/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale ai rendiconti, alle fatture, ai provvedimenti di approvazione o liquidazione e agli elenchi delle presenze relativi alla gestione di centri di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, impegnata in una controversia con il gestore privato di centri di accoglienza per il mancato pagamento di corrispettivi relativi alla somministrazione di pasti, aveva chiesto alla Prefettura, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e per esigenze difensive, copia dei rendiconti presentati dal gestore, delle fatture emesse dalla ricorrente e trasmesse alla Prefettura, dei provvedimenti di approvazione o liquidazione e degli elenchi giornalieri delle presenze nei centri. La Prefettura aveva respinto l'istanza sostenendo che la richiesta riguardava un rapporto economico tra privati e che l'Amministrazione era estranea a tale rapporto. La ricorrente ha impugnato il diniego ai sensi dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'annullamento del provvedimento.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha annullato in autotutela il diniego e ha consentito integralmente l'accesso, trasmettendo la documentazione richiesta mediante cinque comunicazioni PEC effettuate nei giorni 5, 10 e 13 febbraio 2026. Anche la ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta soddisfazione della propria pretesa, insistendo soltanto per la condanna alle spese. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa ostensiva era stata interamente soddisfatta. Le spese sono state poste a carico della Prefettura, che aveva rimosso il diniego e consentito l'accesso soltanto dopo la notificazione del ricorso; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata privata, non costituita.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disposizione è indicata quale base del diritto di accesso documentale azionato dalla ricorrente per esigenze difensive.
art. 116 c.p.a.
La norma è indicata quale rito utilizzato per impugnare il diniego di accesso e chiedere l'accertamento del diritto di ostensione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti, intervenuta dopo la proposizione del ricorso contro il diniego di accesso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela il diniego di accesso e consente l'accesso soltanto dopo la notificazione del ricorso, la condotta successiva non elimina la rilevanza causale del diniego ai fini della regolazione delle spese: queste possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- La controversia privatistica sottostante non esclude, di per sé, l'accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione e riferiti all'esercizio di funzioni amministrative, quando l'ostensione sia richiesta per esigenze difensive; nel caso concreto, tuttavia, il giudice non ha deciso nel merito tale questione, poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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