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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento l’del provvedimento emesso da INPS Udine, prot. 150225 del 15/05/2023, Fascicolo n. 202200160499TF, Pratica n. 002202300125081 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali  il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987;  altresì il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.

Giustizia amministrativa202500240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento dell’INPS che ha negato la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, con conseguente rideterminazione, ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa riguardava l’inclusione, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali spettanti agli appartenenti alle Forze di Polizia, anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. L’INPS si è costituito resistendo al ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 e ha dichiarato l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto non pertinente l’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferito alla base pensionabile e non al calcolo dell’indennità di buonuscita; ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 abbia fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; ha inoltre affermato che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il superamento del termine non determina la decadenza dal beneficio, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita; pertanto non è applicabile alla controversia.

  • art. 11 l. 231/1990

    La sua abrogazione non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987 e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010

    L’abrogazione dell’art. 11 l. 231/1990 non determina la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Impone all’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • L’abrogazione di una disposizione che aveva sostituito una norma precedente non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della norma sostituita, quando l’ordinamento non preveda tale effetto.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio dei sei scatti, ma serve esclusivamente a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • La disciplina della base pensionabile non è automaticamente applicabile alla determinazione dell’indennità di buonuscita: le due basi di calcolo restano distinte e devono essere individuate sulla base delle rispettive disposizioni normative.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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