Cassazione Penale, Sentenza n. 42611/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e travisamento della prova per mancata riqualificazione del furto consumato in furto tentato, sostenendo che l'azione era stata vista da una vicina e che i carabinieri avrebbero atteso fuori dall'abitazione prima di intervenire; (2) censura della qualificazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p., deducendo che, in assenza di segni di effrazione, non sarebbe possibile attribuire l'aggravante in base al solo possesso di un cacciavite rinvenuto al momento dell'arresto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi 'reiterativi' (mera riproposizione dei motivi già respinti in appello) e quindi generici, e ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo sul terreno della consumazione: la corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui l'imputato si era già impadronito della refurtiva e stava lasciando la proprietà (scalando il muro di cinta) quando è stato bloccato, sicché si è configurato il furto consumato. Quanto alla circostanza aggravante, la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'attivazione dell'impianto d'allarme e la circostanza che la persona offesa fosse partita per lunga vacanza rendono logicamente probabile che le aperture fossero chiuse, implicando la necessità di violenza su una finestra per entrare: non si è trattato di qualificazione fondata sul mero possesso di un cacciavite. Per carenza di autosufficienza e specificità della doglianza sul travisamento, il motivo è stato escluso. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La norma sul tentativo è richiamata insieme alla giurisprudenza che distingue quando il monitoraggio da parte della vittima o delle forze dell'ordine impedisce la consumazione: se l'agente non consegue la piena e autonoma disponibilità della cosa sotto la vigilanza del soggetto passivo, il reato resta tentato; al contrario, se l'impossessamento si è concretamente verificato, il reato è consumato.
Sez. U. n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)
«l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente...»
La sentenza di legittimità chiarisce che la consumazione del furto richiede la signoria effettiva sulla cosa; se la vigilanza del soggetto passivo impedisce tale signoria o se vi è un intervento in continenti tale da impedire l'impossessamento, il reato resta tentato.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Richiamata come base normativa dell'aggravante 'violenza sulle cose'; la Corte di merito è stata ritenuta corretta nel ritenere sussistente l'aggravante sulla base dell'evidenza logica dell'uso di violenza per accedere all'abitazione (attivazione dell'allarme, finestre presumibilmente chiuse), non sul mero possesso di un utensile.
Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021 (Botchorishvili)
Giurisprudenza che distingue i casi in cui le forze dell'ordine monitorano ininterrottamente l'azione (e quindi avrebbero potuto impedire la consumazione) da quelli in cui l'intervento è successivo o occasionale; se la polizia ha potuto seguire l'iter criminoso senza mai perdere il controllo, può qualificarsi come tentativo, mentre se l'impossessamento è comunque avvenuto il reato è consumato.
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 (Arena)
Precedente richiamato per il principio che chi ha conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti uscendo dall'abitazione risponde di furto consumato, anche se poi viene fermato poco dopo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende).
art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; art. 581 comma 1 lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.
Richiamate in tema di limiti della censura per travisamento e di autosufficienza del ricorso: chi deduce travisamento deve indicare in modo puntuale e autosufficiente gli atti o le parti del processo ritenute decisive e travisate, evitando mere riproduzioni generiche del fascicolo; l'omissione di tale specificazione determina inammissibilità o rigetto per genericità.
Massime di principio
- La mera osservazione del fatto da parte di un vicino non è sufficiente a qualificare il furto come tentato: rileva la concreta possibilità di intervento del osservatore per impedire l'impossessamento.
- Se l'autore ha acquisito effettiva, anche se momentanea, autonomia di disponibilità sulla refurtiva (es. sta già lasciando l'abitazione o varca la cinta), il furto è consumato anche se subito dopo viene fermato dalle forze dell'ordine.
- La presenza di strumenti atti allo scasso di per sé non prova la 'violenza sulle cose'; l'aggravante richiede elementi che dimostrino l'effettivo uso di forza o effrazione (es. allarme attivato, finestre chiuse e forzate).
- Quando si impugna in cassazione per travisamento della prova occorre fornire un'argomentazione autosufficiente e puntuale, indicando esplicitamente gli atti o i passaggi del processo ritenuti decisivi e travisati; la mera riproposizione delle doglianze già valutate in appello è inammissibile.
- Le decisioni sulla qualificazione tra tentativo e consumazione possono dipendere dalla rilevanza pratica della sorveglianza o del monitoraggio: se le forze dell'ordine potevano concretamente impedire l'impossessamento ma scelsero di intervenire dopo, la discrezionalità investigativa non altera la qualificazione quando manca la possibilità effettiva di intervento.
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