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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13896/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato (atti commessi tra ottobre 2022 e il 14 maggio 2023). Il ricorrente deduce: (1) violazione delle norme sul rito e travisamento probatorio perché la Corte avrebbe attribuito al ricorrente la paternità di 22 video trovati sul suo telefono e l'ingresso di 143 migranti senza prova certa della registrazione da parte sua; (2) vizio di motivazione circa l'interpretazione di riferimenti a nomi (Muhammad/Usman) e la riconducibilità di un profilo TikTok; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (collaborazione utile per evitare conseguenze ulteriori), poiché la Corte di appello avrebbe richiesto indebitamente che la collaborazione fosse assolutamente decisiva e tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha ritenuto che le prove (arresto dopo il valico, video sul cellulare con immagini sovrapponibili e ripetuta frase "le persone di Muhammad e Usman sono in Italia dalla Romania", presenza del tag TikTok collegato al profilo dell'imputato, video che documentano ruoli e rapporti con i vertici dell'organizzazione, esibizione di denaro e armi) giustificassero la valutazione dei giudici di merito e non costituissero travisamento probatorio. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio e scoperto i criteri applicativi dell'art. 12, comma 3-quinquies T.U.I., attribuendo alla collaborazione requisiti (decisività immediata e assoluta) non richiesti dalla norma e sottovalutando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui è necessaria una collaborazione reale e utile, valutata in relazione al patrimonio conoscitivo del dichiarante. Per tali carenze la sentenza è annullata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Trieste; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna (pena di 5 anni di reclusione e multa di euro 160.000) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come presunta violazione procedurale relativa al rito e alla valutazione probatoria; la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato rispetto all'accertamento operato dai giudici di merito.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sul travisamento probatorio e sulla motivazione per i primi due motivi.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.)

    "le pene sono diminuite fino alla metá nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"

    La Corte ha stabilito che per il riconoscimento dell'attenuante speciale non è sufficiente una generica confessione o resipiscenza: occorre una collaborazione reale e utile alle indagini, valutata in funzione del patrimonio conoscitivo del dichiarante. Non è richiesta dalla norma una tempestività assoluta, né che le dichiarazioni siano di per sé "decisive", ma esse devono offrire un contributo concreto all'accertamento dei reati; la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio richiedendo requisiti non previsti.

Massime di principio

  • La mera presenza di video o contenuti sul telefono di un imputato costituisce prova rilevante: il possessore del dispositivo deve spiegare convincente l'origine o la paternità dei file; l'assenza di spiegazioni credibili rafforza la riconducibilità al titolare del dispositivo.
  • La ripetizione di elementi probatori analoghi (molti video, date diverse, tag riconducibili a un profilo) aumenta la valenza probatoria e rende meno plausibile l'ipotesi che si tratti di materiale ricevuto passivamente come pubblicità.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione (art. 12, comma 3-quinquies T.U.I.) non è sufficiente una confessione generica o tardiva: è necessaria una collaborazione concreta e utile alle indagini, valutata in relazione al patrimonio conoscitivo dell'imputato; la tempestività può influire sulla valutazione della attendibilità ma non è di per sé prescritta dalla norma.
  • Contraddizioni o carenze motivazionali della Corte di merito rispetto al requisito di attendibilità della collaborazione possono giustificare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame sul punto, senza annullare l'intera sentenza quando il resto della motivazione sia solida.
  • In ipotesi di procedimento abbreviato e conferma in appello, la Suprema Corte verifica sia la correttezza della valutazione delle prove che la coerenza delle argomentazioni in tema di attenuanti: doglianze meramente confutative sulla valutazione delle prove sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è logica e supportata da elementi concreti.

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