Sentenza del 14/12/2016 n. 25699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa della società per l'anno 2004, contestandole la partecipazione a operazioni di acquisto di autovetture riconducibili a una frode carosello IVA, realizzate anche tramite la ditta I.E. di L.P. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che la detrazione dell'IVA non potesse essere negata in assenza della prova di un'utilità o di un profitto conseguito dall'acquirente e contestava la motivazione della CTR sulla sua conoscenza, o conoscibilità, della frode. Deduceva inoltre vizi di motivazione circa la natura di operatore qualificato, l'interposizione della società nazionale e i rapporti con la ditta I.E.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla necessità di provare uno specifico vantaggio economico della contribuente, chiarendo che l'utilità conseguita dal partecipante alla frode non è elemento costitutivo dell'illecito né deve essere autonomamente provata dall'Amministrazione. È sufficiente che l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, gli elementi oggettivi della frode e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità in assenza di un effettivo vizio logico della motivazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori ed eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19
Le disposizioni in materia di soggettività passiva e detrazione IVA devono essere applicate considerando anche la partecipazione consapevole, o colpevolmente inconsapevole, del cessionario a una frode carosello.
Prima direttiva IVA, art. 2
La disciplina unionale dell'IVA non tutela la detrazione quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 17, come richiamata nel testo
Le disposizioni della sesta direttiva ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto di detrarre l'IVA, salvo il caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere verifiche non spettanti al soggetto passivo, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione partecipava a un'evasione dell'IVA.
Il diritto alla detrazione può essere negato soltanto quando l'Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; non sono ammesse presunzioni automatiche fondate sulla sola irregolarità del fornitore.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove; il vizio di motivazione deve consistere in una reale lacuna o contraddizione logica tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve provare elementi oggettivi relativi all'inesistenza o all'irregolarità della struttura del cedente e, inoltre, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La mera esistenza di un fornitore irregolare o di una società cartiera non è, da sola, sufficiente a negare la detrazione IVA; occorre dimostrare il collegamento soggettivo del cessionario con la frode.
- Non è necessario provare uno specifico profitto autonomo del contribuente: il vantaggio economico derivante dalla partecipazione alla frode non costituisce un elemento costitutivo distinto dell'illecito.
- La qualifica professionale dell'operatore, la natura anomala dei rapporti commerciali, l'assenza di una struttura organizzativa del fornitore e l'interposizione di soggetti privi di adeguata operatività possono costituire indici oggettivi della conoscibilità della frode, da valutare complessivamente.
- Nel giudizio di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, salvo che la motivazione presenti una specifica e grave anomalia logica o giuridica.
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