Cassazione Penale, Sentenza n. 29307/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la continuazione criminosa tra una sentenza irrevocabile emessa dal GUP del Tribunale di Brescia (sentenza n. 721/30.6.2017, parzialmente riformata e poi irrevocabile il 19/9/2019) e una successiva sentenza irrevocabile del Tribunale di Velletri (sentenza n. 903/2022, irrevocabile il 13/9/2022). Due motivi principali: 1) vizio di diritto nella determinazione della pena base per la continuazione in fase esecutiva: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati già unificati nella sentenza bresciana, individuare il reato piu grave e procedere da lì al calcolo degli aumenti e alla riduzione per il rito abbreviato; invece ha preso come base la pena finale complessiva della sentenza bresciana senza scorporo; 2) carenza di motivazione eccessiva rispetto alla determinazione degli aumenti per i reati satellite, con formula generica e mancato adeguato apprezzamento degli elementi ai sensi dell'art. 133 c.p., e contestuale eccessività dell'aumento (due anni richiesti dal giudice contro la richiesta di sei mesi).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Velletri. La Corte ha richiamato i principi consolidati di legittimità: in sede esecutiva per la continuazione tra sentenze che contengono plurime unificazioni ex art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare il reato piu grave sulla cui pena determinata dal giudice della cognizione procedere, e poi applicare autonomi aumenti per i reati satellite; gli aumenti non possono essere superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione; la riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica solo alle sentenze decise con rito abbreviato e va considerata separatamente. La Corte ha altresì rilevato che il provvedimento impugnato non chiarisce come sia stata valutata la diminuzione dovuta al rito abbreviato della sentenza bresciana e quindi ha disposto il rinvio per corretta ricalcolazione. Il secondo motivo è stato assorbito dall'annullamento sul primo punto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina del cumulo e delle unificazioni: in sede esecutiva, per la continuazione tra reati giudicati con sentenze che già unificano plurime violazioni, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati e individuare il reato piu grave come base per la rideterminazione della pena, applicando poi aumenti autonomi per i reati satellite
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva e per il calcolo della pena complessiva da parte del giudice dell'esecuzione
artt. 640, comma secondo, cod. pen.; artt. 216-223 L.F.; artt. 2 e 10 L. 74/2000
Indicano i reati concretamente oggetto delle condanne richiamate nelle sentenze considerate; sono i titoli di reato che hanno formato la base delle decisioni di merito richiamate nel procedimento esecutivo
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Serve a identificare la 'pena piu grave inflitta' quale criterio per individuare la violazione piu grave nel reato continuato, prendendo come riferimento la pena indicata nel dispositivo della sentenza della cognizione
art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo per il rito abbreviato: in caso di continuazione tra sentenze pronunciate con riti diversi, la riduzione si applica solo alle condanne pronunciate con rito abbreviato
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (circostanze, gravità del fatto, comportamento) cui il giudice deve fare riferimento e che devono essere esplicitati nella motivazione degli aumenti per i reati satellite
art. 177 cod. proc. pen.
Richiama i requisiti di motivazione degli atti processuali e la necessità che il provvedimento sia logicamente comprensibile; rilevante per la censura sulla carenza di motivazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la nullità per mancata motivazione di atti decisori nei casi previsti, richiamata nella contestazione di nullità per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente la censura in cassazione per vizio di motivazione della sentenza impugnata, richiamata per valutare la qualità della motivazione circa gli aumenti applicati
Massime di principio
- In fase esecutiva di continuazione tra sentenze contenenti unificazioni ex art. 81 c.p. il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già unificati nella sentenza della cognizione e individuare il reato piu grave, assumendone la pena come base del nuovo calcolo
- Gli aumenti per i reati satellite vanno calcolati autonomamente dopo aver individuato la pena base e non si possono superare gli aumenti già praticati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile
- La riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica soltanto alle condanne pronunciate con rito abbreviato e va valutata separatamente nel calcolo complessivo della continuazione
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente gli aumenti per ciascun reato satellite, specialmente se non marginali; formule generiche non sono sufficienti e possono determinare vizio di motivazione
- Se il provvedimento esecutivo non esplicita come è stata considerata la riduzione dovuta al rito abbreviato o non segue la metodica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, è necessario l'annullamento con rinvio per corretto ricalcolo
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