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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 2392 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui era stato individuato come amministratore di fatto della T. soc. coop. a r.l. in liquidazione e ritenuto responsabile in solido per le sanzioni per i periodi d'imposta 2011 e 2012. In appello ha dedotto l'insussistenza della responsabilità solidale per le sanzioni (richiamando l'art. 7 del D.L. 269/2003) e ha censurato la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio preventivo e dell'art. 7 della legge del 27 luglio 2000.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l'appello. Ha ritenuto applicabile l'art. 7 del D.L. 269/2003 secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; dunque l'amministratore di fatto non poteva essere chiamato a rispondere in via solidale delle sanzioni della società, anche perché non è stata provata l'esistenza di un profitto personale del ricorrente dalle violazioni contestate. Il Collegio ha inoltre richiamato l'importanza del principio del contraddittorio come garanzia del contribuente. Per questi motivi ha accolto l'appello, dichiarando l'illegittima attribuzione della responsabilità solidale al contribuente e ha disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    Esclude la responsabilità amministrativa personale (anche dell'amministratore di fatto) per le sanzioni tributarie applicate alla società; legittima deroga solo se la societa' è una mera fictio o l'illecito è materialmente e personalmente imputabile alla persona fisica beneficiaria.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9

    Non può essere invocato per fondare una responsabilità personale in contrasto con l'art. 7 del D.L. 269/2003; le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 sono applicabili solo nella misura di compatibilità con l'art. 7.

  • Cassazione, sentenza n. 10975/2019 (giurisprudenza)

    "Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto..."

    Conferma l'orientamento secondo cui l'art. 7 impone esclusività della responsabilità della persona giuridica e limita l'uso dell'art. 9 del D.Lgs. 472/1997; ricorre deroga solo per societa' fittizie o casi in cui la persona fisica sia effettivamente l'unica beneficiaria.

Massime di principio

  • L'art. 7 del D.L. 269/2003 attribuisce in via generale le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica: l'amministratore di fatto non è responsabile in solido per le sanzioni applicate alla società, salvo situazioni eccezionali.
  • Per superare la protezione prevista dall'art. 7 e ritenere responsabile personalmente un amministratore (di fatto o di diritto) occorre provare che la società sia una mera fictio o che l'amministratore abbia avuto un profitto personale diretto dalle violazioni fiscali.
  • Le disposizioni del D.Lgs. 472/1997 (es. art. 9) non possono essere interpretate in modo da derogare al principio stabilito dall'art. 7 del D.L. 269/2003; la compatibilità normativa va sempre verificata.
  • Il contraddittorio preventivo è un principio procedurale fondamentale e garanzia del contribuente; la sua violazione può rilevare ai fini della regolarità degli atti impositivi quando ne sia dimostrata la necessità o siano violate garanzie procedurali essenziali.
  • In giudizi complessi e di particolare difficoltà, i giudici possono disporre la compensazione delle spese tra le parti.

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