Risposta n. 166 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisapplicazione della disciplina antielusiva ACE su conferimenti esteri e corrispettivi per l'acquisto di partecipazioni infragruppo
Il quesito
ALFA chiede di disapplicare le regole ACE che sterilizzano i conferimenti provenienti da soggetti esteri non qualificabili come domiciliati in Paesi collaborativi e quelle che riducono la variazione in aumento per i corrispettivi pagati per acquisire o incrementare partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società sostiene che, per la struttura del gruppo e per la frammentazione della compagine della società estera quotata, il look through non consenta di risalire a un effettivo controllante ulteriore; inoltre afferma che i corrispettivi pagati per le partecipazioni non hanno generato duplicazioni della base ACE nel gruppo, poiché gli incrementi ACE delle società interessate derivano da utili o da rinunce a crediti pregressi e non da reimpieghi dei fondi ricevuti da ALFA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene applicabile la disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del nuovo decreto ACE per i corrispettivi pagati da ALFA alle società venditrici, perché non emerge un uso diretto o indiretto delle somme per duplicare la base ACE nel gruppo. Precisa tuttavia che la sequenza di conferimenti e acquisti infragruppo presenta possibili profili di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000, riservandosi ogni controllo e limitando il parere al solo periodo d'imposta 2017 e alla sola disapplicazione richiesta.
Disapplicazione ACE per conferimenti esteri e acquisti infragruppo di partecipazioni
L’interpello riguarda una riorganizzazione di gruppo conclusa nel 2017, nell’ambito della quale ALFA, subholding italiana di un gruppo internazionale facente capo a EFFE, ha effettuato una serie di operazioni di capitale, finanziamento, scissione e acquisto di partecipazioni in società italiane del gruppo. La società chiede di ottenere la disapplicazione di due meccanismi antielusivi previsti dalla disciplina ACE, ritenendo che nel caso concreto non vi sia una duplicazione artificiosa della base agevolabile.
Fattispecie rappresentata
ALFA è stata costituita per assumere il ruolo di subholding italiana del gruppo internazionale. Il capitale di ALFA è interamente detenuto da GAMMA, controllata da EFFE, entrambe residenti in uno Stato dell’Unione europea.
L’assetto del gruppo deriva da una riorganizzazione completata nel 2017, che ha concentrato in ALFA le partecipazioni nelle società italiane del gruppo, indicate come X S.r.l., Y S.r.l., Z S.r.l., T S.r.l. poi fusa in Z nel 2017, W S.r.l., K S.r.l., Q S.r.l. e R S.r.l.
In vista della riorganizzazione:
- alcune società operative hanno distribuito dividendi alle rispettive controllanti estere;
- sono state effettuate rinunce a crediti finanziari infragruppo;
- GAMMA ha aumentato il capitale di ALFA con versamento in denaro;
- ALFA ha usato la provvista ricevuta per acquistare partecipazioni in W S.r.l., Y S.r.l., R S.p.A. e Q S.r.l.;
- KAPPA ha concesso ad ALFA una linea di credito;
- successivamente è intervenuta la scissione parziale di X S.r.l., con trasferimento ad ALFA delle partecipazioni in K S.r.l. e Z S.r.l.;
- dopo la scissione, EPSILON ha ceduto a GAMMA la propria partecipazione in ALFA, che è tornata integralmente controllata da GAMMA;
- GAMMA ha effettuato un ulteriore aumento di capitale in ALFA;
- ALFA ha utilizzato la linea di credito di KAPPA e le ulteriori risorse per acquistare da EPSILON il 100% del capitale di X.
Quesito del contribuente
ALFA chiede in primo luogo la disapplicazione della disciplina ACE che impone di ridurre le variazioni in aumento del capitale investito per i conferimenti provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Chiede inoltre la disapplicazione della norma ACE che sterilizza le variazioni in aumento per i corrispettivi relativi all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo, quantificati dall’istante in un certo importo.
Soluzione interpretativa proposta
La società ritiene di trovarsi in una situazione oggettiva che giustifica la disapplicazione delle norme antielusive ACE.
Quanto ai conferimenti provenienti dall’estero, sostiene che l’effettivo controllo estero non possa essere ricostruito oltre GAMMA ed EFFE, poiché EFFE avrebbe una compagine estremamente frammentata, composta da fondi di investimento internazionali nessuno dei quali sarebbe controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. In altri termini, il look through si arresterebbe alle società indicate.
Quanto agli acquisti di partecipazioni infragruppo, ALFA afferma che essi sono stati funzionali alla riorganizzazione del gruppo e non hanno determinato duplicazioni della base ACE, poiché gli incrementi ACE delle società cedenti o di altre società del gruppo deriverebbero da utili accantonati o da rinunce a crediti pregressi, non da conferimenti finanziati con la provvista erogata da ALFA. Anche la scissione di X in favore di ALFA, secondo l’istante, avrebbe avuto il solo effetto di trasferire la base ACE da un soggetto a un altro, senza generare un indebito incremento complessivo.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama la disciplina ACE contenuta nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017, cd. "Nuovo decreto ACE", in particolare:
- l’articolo 10, comma 3, lettera a), che sterilizza la variazione in aumento residua fino a concorrenza dei corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate;
- l’articolo 10, comma 4, che riduce la base ACE per i conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Richiama inoltre la circolare 26 ottobre 2017, n. 26/E, che ha chiarito la possibilità di applicare anticipatamente, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, le nuove disposizioni antielusive del citato articolo 10.
Valutazione dell’Agenzia sui conferimenti dall’estero
L’Agenzia osserva che, in presenza di una società quotata nella compagine sociale, l’indagine sulla provenienza dei conferimenti va svolta, in relazione ai soci della società quotata, limitandosi ai controllanti individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Nel caso concreto, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, la compagine della società quotata estera sarebbe estremamente frammentata e composta quasi totalmente da fondi di investimento internazionali privi di una partecipazione tale da integrare il controllo. Assumendo veritiere tali circostanze, l’Agenzia ritiene che il profilo relativo alla provenienza dei conferimenti non richieda ulteriori approfondimenti nel contesto della risposta resa.
Valutazione dell’Agenzia sui corrispettivi per l’acquisto di partecipazioni
L’Agenzia concentra poi l’analisi sulla richiesta di disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del Nuovo decreto ACE, relativa ai corrispettivi corrisposti da ALFA per l’acquisto di partecipazioni in società del gruppo.
Dall’esame dei flussi finanziari descritti nell’istanza, l’Agenzia rileva che tali corrispettivi non risultano essere stati impiegati, direttamente o indirettamente, per duplicare l’agevolazione ACE nel gruppo attraverso successivi conferimenti.
In particolare evidenzia che:
- R S.r.l., Q S.r.l. e Y S.r.l. hanno incrementato la base ACE nel 2017 grazie alla destinazione del risultato d’esercizio 2016;
- X S.r.l. ha incrementato la propria base ACE nel 2017 per effetto della destinazione di utili 2016 e della rinuncia a un finanziamento da parte del socio EPSILON;
- X S.r.l. ha poi ridotto la propria base ACE per la rinuncia ai finanziamenti verso Z S.r.l. e K S.r.l., le quali hanno incrementato la propria base ACE per effetto della rinuncia ai finanziamenti ricevuti da X S.r.l.;
- W S.r.l. non ha conseguito alcun incremento della base ACE nel 2017.
Sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia non ravvisa una duplicazione della base agevolabile derivante dall’impiego delle somme pagate da ALFA per gli acquisti infragruppo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia esprime quindi parere favorevole alla disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera a), del Nuovo decreto ACE, in relazione ai corrispettivi corrisposti da ALFA alle società venditrici.
Tuttavia, segnala che la circostanza per cui i conferimenti ricevuti da ALFA siano stati contestualmente riversati a soggetti esteri del gruppo come corrispettivo per l’acquisto di partecipazioni in società residenti del medesimo gruppo può presentare profili di criticità sotto il profilo dell’abuso del diritto, da valutare ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000.
La risposta ha valenza annuale ed è limitata al periodo d’imposta 2017, fondandosi esclusivamente sui fatti dichiarati dall’istante, assunti come veritieri e completi. Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in sede di controllo l’eventuale sussistenza di un disegno elusivo e la correttezza della determinazione della base ACE, anche con riferimento alla scissione parziale di X S.r.l.
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