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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale applicate dall'INPS, sostenendo che la pensione integrativa dovesse essere tassata sull'87,50% dell'importo lordo e non sull'intero ammontare. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la decadenza della domanda per gli anni più risalenti, ma aveva riconosciuto il rimborso per gli anni restanti; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, che il fondo non fosse soggetto alla disciplina della previdenza complementare perché non iscritto all'albo COVIP e, dall'altro, che, per gli anni interessati, le modifiche normative imponessero la tassazione sull'intero importo, salvo la parte corrispondente a redditi già tassati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che la pensione integrativa del fondo confluito nell'INPS costituisce una prestazione di previdenza complementare, distinta dalla pensione obbligatoria anche se erogata dall'INPS mediante un'unica soluzione. Tuttavia, ha rilevato che la tassazione ridotta all'87,50% era applicabile solo nel periodo previsto dalla normativa previgente. Per le prestazioni erogate nel periodo successivo alla modifica normativa applicabile, la base imponibile non era più automaticamente pari all'87,50% dell'importo lordo, ma doveva essere determinata al netto della sola parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta, se determinabile. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2

    Prevede il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso delle imposte; la decadenza per gli anni più risalenti era stata riconosciuta dai giudici di merito e non è stata contestata in cassazione.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 1, 7, 7-bis e 18

    La disciplina concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

    La Corte ha ritenuto che anche i fondi integrativi preesistenti, compreso quello confluito nell'INPS, rientrino nella disciplina della previdenza complementare, senza che l'assenza di autonoma iscrizione all'albo COVIP escluda automaticamente tale qualificazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis

    Qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni periodiche erogate ai sensi della disciplina della previdenza complementare.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8

    Le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h-bis, costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto.

    Nel periodo di vigenza della disposizione, le prestazioni pensionistiche complementari erano tassabili sul 87,50% dell'importo lordo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997

    La disciplina successiva ha mantenuto il riferimento alla tassazione delle prestazioni complementari, ma deve essere coordinata con le ulteriori modifiche normative entrate in vigore per gli anni oggetto di causa.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19

    Le prestazioni pensionistiche si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, se determinabile.

    Per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina, non si applica più automaticamente la riduzione forfetaria all'87,50% dell'importo lordo; la tassazione riguarda l'importo al netto dei redditi già tassati.

  • L. n. 144 del 1999, art. 64

    La norma ha previsto nuove forme di previdenza complementare e la soppressione dei fondi integrativi degli enti pubblici, ma non ha escluso la rilevanza e la continuità delle preesistenti forme integrative ai fini della disciplina fiscale.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Una pensione integrativa conserva natura di prestazione previdenziale complementare anche quando è erogata dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria e in un unico pagamento: occorre distinguere i due titoli giuridici e le relative componenti.
  • L'accesso al regime fiscale agevolato non dipende necessariamente dall'autonoma iscrizione del singolo fondo all'albo COVIP, soprattutto quando il fondo è confluito in un ente già soggetto ai controlli e alla disciplina della previdenza complementare.
  • Per stabilire la tassazione applicabile è decisivo individuare il periodo di erogazione della prestazione e la normativa vigente in quel momento; non è sufficiente fare riferimento alla data di maturazione del diritto.
  • La tassazione sull'87,50% dell'importo lordo vale solo per il periodo in cui era vigente la relativa disciplina. Dopo le modifiche normative, la base imponibile può essere l'intero importo, dedotta esclusivamente la parte corrispondente a redditi già tassati, se dimostrabile.
  • Le domande di rimborso fiscale devono rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge; anche un diritto sostanzialmente fondato può non essere esercitabile per gli anni coperti dalla decadenza.
  • In controversie analoghe è necessario ricostruire separatamente la natura del fondo, la quota integrativa, gli anni di erogazione, le ritenute effettuate e l'eventuale componente contributiva già assoggettata a imposta.

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