Cassazione Penale, Ordinanza n. 28852/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. come modificati dalla legge n. 103 del 2017, e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo esclusi profili di colpa, al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato sia la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena sia la domanda di detenzione domiciliare per ragioni di salute. Il ricorso è stato proposto personalmente, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017 e che, per effetto della legge n. 103 del 2017, non è più consentito all'imputato/condannato proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
La facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione è esclusa per i ricorsi successivi alla riforma del 2017.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La mancanza della necessaria sottoscrizione professionale comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
legge n. 103 del 2017
La riforma ha eliminato la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa non esclusi.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- L'inammissibilità consegue automaticamente alla violazione del requisito di sottoscrizione professionale del ricorso, trattandosi di presidio formale imposto a pena di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →