Cassazione Penale, Sentenza n. 16974/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato le esigenze cautelari nei confronti di Mazzeo in relazione ai capi 1), 4) e 5) dell'imputazione provvisoria. Il ricorrente deduceva inosservanza ed errata applicazione di norme e vizi di motivazione: in particolare contestava la delimitazione temporale del giudicato assolutorio sull'art. 416-bis, la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'errata interpretazione delle intercettazioni e la mancata considerazione di elementi difensivi volti a escludere l'affectio societatis e la sua partecipazione al sodalizio e alle estorsioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la delimitazione del giudicato (l'assoluzione riguardava fatti fino alla fine del 1995, per cui le indagini successive sono valutabili), ha confermato la legittima valorizzazione delle dichiarazioni di plurimi collaboratori e delle risultanze intercettive come indizi gravi e concordanti, e ha escluso che sussistesse manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale. Ha quindi respinto le censure sulla mancata considerazione delle deduzioni difensive e ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione mafiosa; nella sentenza è stata interpretata con il criterio giurisprudenziale secondo cui la partecipazione può emergere non solo dallo status ma da affiliazione rituale, dalla commissione di reati scopo e da condotte reiterate che dimostrino apporto stabile al sodalizio.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di reati gravi e di contesto mafioso; il Tribunale l'ha utilizzato come supporto all'apprezzamento complessivo della gravità indiziaria.
art. 274 cod. proc. pen.
La doglianza di violazione di tale norma è stata ritenuta generica e infondata perché il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposto l'incarico alla Cancelleria per gli adempimenti procedurali successivi; norma procedurale richiamata in chiusura.
Sezioni Unite, sentenza Modaffari n. 36958/2021
Sez. Un. n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Giurisprudenza richiamata per definire i criteri di valutazione della partecipazione all'associazione mafiosa: affiliazione rituale, delitti scopo e condotte stabili come indici di intraneità.
Cassazione, Sez. 2, n. 680/2019 (D'Alessandro)
Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019
Principio secondo cui il giudicato delimita temporalmente la partecipazione associativa al periodo contestato; applicato per escludere che l'assoluzione fino al 1995 precludesse la valutazione di fatti successivi.
Giurisprudenza su intercettazioni (Vecchio, Melfi)
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013
Principio che l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto assente tale manifesta illogicità nel caso di specie.
Massime di principio
- Un giudicato assolutorio relativo al reato associativo preclude la valutazione della partecipazione solo per il periodo temporalmente delimitato dall'imputazione oggetto della sentenza e non automaticamente per la data della pronuncia di primo grado.
- In sede cautelare, dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, riscontri processuali e intercettazioni concordanti possono costituire gravità indiziaria sufficiente a confermare misure cautelari, anche se singoli collaboratori non riferiscono su tutti gli aspetti.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente l'apprezzamento probatorio dei fatti e delle intercettazioni: può sindacare le valutazioni del giudice di merito solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- La mera assenza di elementi difensivi puntuali non obbliga il giudice a ritenere l'insussistenza della partecipazione associativa se sussistono elementi indiziari molteplici e convergenti.
- Censure generiche sulla motivazione o sulla violazione di norme processuali sono normalmente insufficienti a determinare l'annullamento quando il giudice del riesame abbia dato una motivazione coerente e logicamente sostenuta.
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