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Sentenza

Sentenza n. 2724/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro - n. 814/2024, pubblicata in data 10 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202505031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 814/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente alla carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per complessivi euro 1.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e a rifondere le spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 dicembre 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Nel corso del giudizio il Ministero aveva prodotto un estratto di file Excel dal quale sembrava risultare il pagamento, ma, a seguito dell'istruttoria disposta dal TAR, non aveva fornito un'attestazione ufficiale di SOGEI né una ricevuta SICOGE. La ricorrente aveva dichiarato di non avere ricevuto l'accredito. La domanda comprendeva la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale proposizione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere gli atti necessari all'esecuzione, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza dei fondi ministeriali, ai capitoli di bilancio specificamente destinati o al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una somma o di un beneficio non viene eseguita, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
  • La produzione di documentazione interna o di un estratto informatico meramente indicativo non dimostra l'avvenuta esecuzione del giudicato quando l'amministrazione non fornisce un'attestazione ufficiale del pagamento e il creditore nega di avere ricevuto quanto dovuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso.
  • Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e rientrano nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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