Cassazione Civile, Ordinanza n. 38199/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia riguarda un appalto di lavori pubblici stipulato per l’ampliamento di una scuola. La società appaltatrice aveva ottenuto in primo grado solo un parziale accoglimento delle proprie pretese economiche, mentre in appello aveva visto riconosciuti ulteriori importi per interessi e anatocismo, ma era stata respinta la domanda di pagamento di un saldo di fattura pari a euro 64.174,15. Secondo la Corte d’appello, tale saldo non era dovuto perché non risultava approvato il certificato di collaudo e non era stata provata la tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e nel conto finale. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione della normativa sui lavori pubblici e sul collaudo, sostenendo che il certificato di collaudo, anche se tacitamente approvato, costituiva titolo sufficiente del credito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto contestata la tempestività delle riserve, quando invece il Comune non l’avrebbe specificamente contestata in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, per i lavori pubblici disciplinati ratione temporis dall’art. 28 della legge n. 109 del 1994, il certificato di collaudo diventa definitivo decorsi due anni dall’emissione e, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se manca l’atto formale di approvazione entro i due mesi successivi. La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto valutare la domanda di pagamento alla luce di tale disciplina e non escludere il diritto per la sola mancata approvazione formale del collaudo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 28 L. 11 febbraio 1994, n. 109
disciplina il collaudo dei lavori pubblici; il certificato di collaudo è provvisorio ma diventa definitivo dopo due anni dall’emissione e, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se manca l’approvazione formale entro i due mesi successivi.
art. 91 R.D. 25 maggio 1895, n. 350
richiamato come base normativa del procedimento di collaudo delle opere pubbliche.
artt. 101 e 117 R.D. 25 maggio 1895, n. 350
invocati dalla ricorrente a sostegno del valore del certificato di collaudo e del perfezionamento del credito dell’appaltatore.
legge 10 dicembre 1981, n. 741
richiamata dalla ricorrente e dalla Corte come disciplina che prevede termini per il compimento del collaudo e consente l’azione dell’appaltatore in caso di inerzia dell’amministrazione.
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato nella parte iniziale della decisione in relazione al riconoscimento degli interessi anatocistici.
art. 1283 c.c.
la Corte d’appello aveva applicato la regola dell’anatocismo per riconoscere gli interessi sugli interessi.
artt. 115 e 167 c.p.c.
invocati nel secondo motivo per denunciare l’erronea valutazione della mancata contestazione specifica della tempestività delle riserve.
Massime di principio
- Nel collaudo delle opere pubbliche il certificato di collaudo non è, di per sé, l’unico elemento rilevante: se la disciplina applicabile prevede la tacita approvazione decorso un certo termine, il giudice deve verificare se il collaudo sia divenuto definitivo per effetto del decorso del tempo.
- Quando la normativa sui lavori pubblici collega la definitività del collaudo al decorso del termine legale, la mancata approvazione formale non può essere opposta per negare automaticamente il diritto dell’appaltatore al pagamento.
- Nei giudizi relativi al saldo di appalto pubblico, il giudice di merito deve esaminare la domanda alla luce del procedimento di collaudo e della disciplina temporale applicabile, senza arrestarsi alla sola assenza di approvazione espressa.
- Se il primo motivo di ricorso comporta la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate possono restare assorbiti.
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