Cassazione Civile, Ordinanza n. 10529/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di Euro 12.911,42, oltre interessi, quale compenso per l'attività svolta in relazione a una convenzione sottoscritta con un comune per l'illuminazione artistica di una rocca. Il comune propose opposizione al decreto; il tribunale rigettò l'opposizione, ma la corte d'appello accolse l'appello dell'ente, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista alle spese. In cassazione il professionista dedusse due motivi: con il primo denunciò violazione delle norme su legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale, sostenendo che la corte d'appello avesse impropriamente deciso in rito per difetto di legittimazione attiva, senza distinguere tra legittimazione e titolarità del rapporto e senza valorizzare la convenzione che lo indicava come soggetto legittimato a chiedere il pagamento; con il secondo lamentò errata ricostruzione del fatto e omesso esame delle prove, sostenendo che il comune, avendo dichiarato di avere pagato una delle imprese coinvolte su autorizzazione del tecnico, avrebbe riconosciuto la legittimazione e quindi il diritto al compenso del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché non colpivano in modo pertinente le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la corte d'appello non aveva fondato la decisione su un mero difetto di legittimazione ad agire, ma aveva interpretato la convenzione escludendo che da essa nascesse in capo al professionista un diritto al compenso verso il comune: il professionista era indicato come coordinatore del pool di ditte sponsorizzatrici, autorizzato a riscuotere i contributi in nome e per conto delle stesse, senza che la convenzione gli attribuisse una posizione distinta o prevedesse un compenso per lui. Pertanto, eventuali diritti del professionista avrebbero potuto derivare solo da un diverso rapporto con una delle imprese, estraneo al giudizio. La Corte ha quindi confermato la revoca del decreto ingiuntivo e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380bis.1 c.p.c.
trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione ad agire.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla titolarità del diritto sostanziale.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale del diritto sostanziale.
art. 360 c.p.c. n. 3
Indicata dal ricorrente come norma di deduzione del motivo per violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per denunciare un'errata valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per denunciare un'errata valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatti/prove decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
art. 8 della convenzione
Interpretato nel senso che il professionista poteva riscuotere i contributi solo in nome e per conto delle imprese sponsorizzatrici, non a titolo di proprio compenso verso il comune.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non censura in modo pertinente la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, lasciando ferme le statuizioni non specificamente attinte.
- La distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale è rilevante solo se la sentenza impugnata abbia realmente deciso sul primo profilo; se il giudice di merito ha invece interpretato il titolo contrattuale escludendo l'esistenza stessa del diritto azionato, il ricorso deve confrontarsi con tale interpretazione.
- Quando il diritto al compenso viene fatto discendere da una convenzione, la Corte verifica anzitutto se dal testo dell'accordo emerga una posizione soggettiva autonoma in capo all'attore; in mancanza, il diritto non può essere riconosciuto solo perché il soggetto abbia svolto un ruolo organizzativo o di coordinamento.
- Il richiamo a dichiarazioni o comportamenti della controparte nel corso del giudizio non è di per sé idoneo a scardinare l'interpretazione del titolo contrattuale, se non dimostra in modo diretto l'esistenza del diritto azionato.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte non notificata può essere evitata quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile e l'integrazione determinerebbe solo un inutile allungamento dei tempi processuali.
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