Sentenza del 19/10/2017 n. 389 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte suppletive di registro, ipotecaria e catastale, dopo che l'università aveva applicato le agevolazioni fiscali previste per gli atti a favore delle Amministrazioni dello Stato. L'università sosteneva di essere equiparabile allo Stato, considerata la sua natura pubblica e la rilevanza costituzionale delle sue funzioni di didattica e ricerca. L'Agenzia contestava tale equiparazione, evidenziando che le università sono enti pubblici dotati di autonoma personalità giuridica, patrimonio, bilancio ed entrate proprie.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha annullato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso dell'università. Il Collegio ha stabilito che le università, pur essendo organi dello Stato dotati di personalità giuridica, non possono essere confuse con le Amministrazioni dello Stato in senso stretto. Di conseguenza, non possono beneficiare del regime di imposta fissa previsto per i trasferimenti a favore dello Stato e restano soggette all'imposizione proporzionale applicabile agli atti a favore degli enti dotati di autonoma personalità giuridica. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, articolo 1
Il regime agevolato dell'imposta di registro previsto per gli atti a favore delle Amministrazioni dello Stato non si estende automaticamente alle università pubbliche, perché queste hanno una personalità giuridica autonoma.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articoli 45, 57 e 70
“Non vi è modo di argomentare dall'assimilazione per altri versi operata in altre disposizioni del TU numero 131/86 [...] tra amministrazione dello Stato [...] ed organi dotati di personalità giuridica.”
Le eventuali assimilazioni contenute in specifiche disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro non consentono di estendere in via generale il trattamento fiscale riservato allo Stato agli enti-organo dotati di autonoma personalità giuridica.
D.P.R. 31 agosto 1933, n. 1592
Le università sono qualificate come persone giuridiche pubbliche.
Legge 9 maggio 1989, n. 168
L'autonomia scientifica, didattica, statutaria, amministrativa, finanziaria e contabile delle università, insieme alla titolarità di patrimoni e bilanci propri, conferma la loro distinta personalità giuridica rispetto allo Stato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 601
Le agevolazioni fiscali richiamate nell'atto di trasferimento non sono state ritenute applicabili sulla base della sola natura pubblica dell'università, non essendo essa equiparabile all'Amministrazione dello Stato in senso stretto.
D.L. 31 ottobre 1990, n. 347
Il richiamo alla disciplina delle imposte ipotecaria e catastale non consente di riconoscere alle università il trattamento riservato direttamente allo Stato quando manca una specifica previsione normativa.
Risoluzione ministeriale n. 260132/1992
“Solo i trasferimenti a favore delle prime [...] dovranno perciò ritenersi soggetti alla imposta fissa, restando invece dovuta l'imposta proporzionale sugli atti a favore degli Enti-Organo.”
Gli atti a favore delle Amministrazioni dello Stato beneficiano dell'imposta fissa, mentre gli atti a favore di enti-organo dotati di personalità giuridica autonoma restano soggetti all'imposta proporzionale.
Cassazione, sentenza n. 2546 del 28 giugno 1975
La decisione di primo grado aveva richiamato questa pronuncia per qualificare le università come particolari articolazioni dello Stato; la Commissione regionale ha tuttavia ritenuto prevalente la loro autonoma personalità giuridica ai fini fiscali.
Massime di principio
- La natura pubblica di un ente non comporta automaticamente l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per lo Stato o per le Amministrazioni statali in senso stretto.
- Per stabilire se un ente possa beneficiare di un regime fiscale agevolato occorre verificare la specifica formulazione della norma e non fare affidamento su analogie fondate soltanto sulla funzione pubblica svolta.
- Un ente dotato di autonoma personalità giuridica, patrimonio, bilancio e capacità amministrativa propria è normalmente distinto dall'Amministrazione dello Stato, anche se svolge compiti istituzionali di interesse pubblico.
- Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: in assenza di un'esplicita previsione normativa, non possono essere estese a enti diversi da quelli indicati dalla legge.
- Nel caso di trasferimenti immobiliari a favore di università pubbliche o altri enti pubblici autonomi, occorre quindi verificare preventivamente se la norma agevolativa li include espressamente; altrimenti può risultare dovuta l'imposta proporzionale.
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